Così i calcoli per il «nuovo» risultato di amministrazione entro il 31 gennaio
Scade il prossimo 31 gennaio il termine per aggiornare il prospetto del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2018, secondo la scadenza prevista dall'articolo 187, comma 3-quater, del Tuel.
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto
L'ordinamento contabile ammette la possibilità di applicare al primo esercizio del bilancio di previsione quote del risultato presunto di amministrazione, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, secondo limiti e modalità indicati dall'articolo 187 del Tuel. La facoltà è ammessa per:
a) fondi vincolati, sia derivanti da economie di spesa dell'esercizio precedente che da altre circostanze. Nel primo caso la competenza è posta in capo al dirigente, mentre nel secondo è del consiglio comunale;
b) fondo accantonati derivanti da accantonamenti dell'ultimo rendiconto approvato (2017), se non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, di competenza consiliare.
Solo in sede di variazione di bilancio (e non in fase di approvazione) con delibera di consiglio è ammessa la possibilità di applicare quote accantonate presunte derivanti da accantonamenti dell'esercizio precedente (2018). Non è invece possibile, fino a consuntivo approvato, applicare al bilancio quote destinate e libere del risultato di amministrazione.
Per rendere evidente la “disponibilità” di tali risorse spendibili in via eccezionale prima che siano formalmente accertate con il rendiconto, al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto che quantifichi il risultato presunto di amministrazione e ne illustri la composizione, distinta tra fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi. Il prospetto richiede agli enti di indicare le sole quote di avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, quote che devono trovare evidenza nel calcolo del risultato presunto, a garanzia della copertura della spesa. Dal 2019 gli enti devono anche attivare una nuova verifica, inerente il rispetto dei commi 897-900 della legge di bilancio 2019 che impone agli enti in disavanzo di applicare quote del risultato di amministrazione di importo non superiore alla quota annua di disavanzo ripianata a carico del bilancio ovvero, se superiore, all'importo che si ottiene detraendo dalla lettera A) del risultato presunto l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel medesimo risultato, dell'anticipazione di liquidità e sommando l'importo del disavanzo ripianato con il bilancio.
L'aggiornamento del prospetto risultato presunto di amministrazione
Il comma 3-quater dell'articolo 187 del Tuel impone agli enti di aggiornare entro il 31 gennaio, con delibera di giunta sulla quale non occorre il parere dell'organo di revisione, il prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione. La scadenza assume connotati differenti a seconda della situazione in cui si trova l'ente:
●gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (anche se l'approvazione è intervenuta da pochi giorni) con applicazione di avanzo, devono aggiornare il calcolo e se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. In caso di mancato aggiornamento del prospetto, l'ente deve immediatamente adottare una variazione che disapplichi le quote di avanzo applicato. L'aggiornamento del risultato presunto può riguardare i soli fondi vincolati e non tutte le poste di entrata e di spesa;
●gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2019-2021 ma non hanno previsto l'applicazione di avanzo non sono tenuti ad aggiornare il prospetto.
Gli aggiornamenti successivi
Passata la scadenza del 31 gennaio, l'ente dovrà aggiornare (sempre con delibera di giunta) il prospetto del risultato presunto di amministrazione ogni qual volta vi sia necessità di evidenziare ulteriori quote vincolate o accantonate da applicare al bilancio mediante variazione, non contemplate in precedenza. Nel caso in cui vi sia necessità di applicare fondi accantonati derivanti da accantonamenti dell'esercizio precedente, il preconsuntivo deve riguardare tutte le entrate e tutte le spese e non solamente le partite vincolate.
Gli enti in esercizio provvisorio
Per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione in consiglio non vi è alcuna scadenza del 31 gennaio da rispettare. Questi enti, tuttavia, dovranno “determinare” ex novo il risultato presunto di amministrazione se intendono applicare all'esercizio provvisorio quote di avanzo vincolato o accantonato. Ricordiamo che in assenza di bilancio approvato l'applicazione di avanzo è ammessa solamente per garantire l'avvio o la prosecuzione di attività il cui mancato svolgimento determini danni gravi e irreparabili all'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.
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