Covid, il ruolo delle Casse edili nei piani di vaccinazione delle Pmi
La partecipazione degli enti bilaterali potrebbe garantire potrebbe garantire una più celere e capillare organizzazione delle operazioni
Gli enti bilaterali e, per quanto qui interessa, nello specifico settore dell'edilizia, le Casse edili, potrebbero essere chiamati o sollecitati alla piena collaborazione per la elaborazione dei piani vaccinali aziendali previsti dal «Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro» del 6 aprile scorso.
È da premettere che l'art. 6 del predetto Protocollo stabilisce che «i costi per la realizzazione la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro». Sono invece a carico dei Servizi sanitari regionali territorialmente competenti: la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite. Resta dunque a carico dei datori di lavoro la parte logistica, compreso il personale sanitario necessario alla somministrazione e l'individuazione del personale dipendente da somministrare.
Il successivo art. 12 stabilisce che i datori di lavoro che intendano collaborare all'iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private e possono concludere anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti di legge, ferma restando la ripartizione dei costi di cui si è fatto cenno.
Tenendo conto di quanto sopra e con particolare riferimento alle Pmi, la partecipazione delle Casse edili al programma di vaccinazione potrebbe realizzare altresì l'ipotesi disciplinata nell'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008 (Tu sicurezza sui luoghi di lavoro) nella parte in cui (comma 3) è previsto che gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Del resto se si sofferma l'attenzione sull'art. 2, comma 1, lett. ee), sempre del Tu, si legge che gli organismi paritetici sono «sedi privilegiate» per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia che è appunto quella della salute e sicurezza in cui assume particolare e grande rilievo, certamente in questo particolare momento, il piano di vaccinazione.
La partecipazione delle Casse edili al piano vaccinale non dovrebbe presentare particolari difficoltà, al contrario dovrebbe e potrebbe garantire una più celere e capillare organizzazione delle operazioni specialmente quando siano interessate piccole e medie imprese.
Infatti, nella propria attività istituzionale, ciascuna Cassa provvede ad assegnare un codice di posizione a ciascuna ditta e ad ognuno dei dipendenti denunciati ai quali si riferisce il pagamento del contributo mensile. Pertanto, in tempo reale, ciascuna Cassa potrà organizzare direttamente per le aziende che ad essa fanno capo, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, il piano di intervento programmando il relativo calendario.
Appare scontato che tale organizzazione potrebbe trovare applicazione anche tramite gli enti bilaterali di altri settori in particolare dove le aziende sono di limitate dimensioni come, per esempio, nell'agricoltura.