Crediti verso le Asl, per la Consulta possono ripartire i pignoramenti
Dal 19 maggio 2020 creditori senza possibilità di azioni esecutive
Dopo la vicenda degli sfratti la Corte costituzionale travolge, senza mezzi termini, la proroga del blocco dei pignoramenti ai danni delle Asl, decisa con l’emergenza Covid e prorogata dal Dl 183/2020. I creditori per la Consulta (sentenza 236/2021, depositata ieri) hanno sopportato troppo e si è creato uno sbilanciamento a loro sfavore.
La questione parte dall’articolo 117, comma 4 del Dl 34/2020 (decreto rilancio) che prevede, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e per assicurare al Ssn la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla emergenza, che «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive». Di fatto, niente pignoramenti o esecuzioni immobiliari per i molti creditori delle Asl, a partire dal 19 maggio 2020.
Il blocco avrebbe avuto effetto sino al 31 dicembre 2020 ma l’articolo 3, comma 8 del Dl 183/2020, entrato in vigore lo stesso giorno, ha prorogato il blocco di un anno, al 31 dicembre 2021.
La Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità dell’articolo 117 del Dl 34/2020 dal Tribunale di Napoli come giudice dell’esecuzione instaurata da pignoramenti a carico di enti sanitari, uno per risarcimento del danno da morte di un paziente e l’altro per corrispettivo di forniture medicali.
Il Tribunale (seguito dal Tar Calabria) aveva prospettato che la disposizione censurata violasse l’articolo 24 della Costituzione «poiché impone ai creditori degli enti sanitari un sacrificio (...) non bilanciato dalla predisposizione di idonei mezzi di tutela sostitutiva; sarebbe altresì violato l’articolo 111 della Costituzione, per l’alterazione della “parità delle armi”», soprattutto in relazione alla proroga attuata dal Dl 183/2020, del cui articolo 3, comma 8, si chiedeva comunque la declaratoria di illegittimità.La Consulta ha quindi giudicato legittima la norma emergenziale dettata dal Dl 34/2020 ma ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 8 del Dl 183/2020 che ne ha disposto la proroga per tutto il 2021: uno «ius superveniens, che ha tuttavia aggravato, non certo ridimensionato, il vulnus denunciato dal rimettente». La sospensione delle procedure esecutive «deve costituire un evento eccezionale, sorretto da un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto».
Per questo, specifica la Consulta, la proroga del blocco degli sfratti è stata tollerata, in quanto erano stati presi alcuni provvedimenti a favore dei locatori che avevano in parte bilanciato il loro danno. Cosa che, per la Corte, non è avvenuto per i creditori delle Asl.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel