I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Criticità sulla copertura di costi di gestione dei rifiuti pescati e agevolazioni per eventi eccezionali

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di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel

La componente UR1,a a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e quella UR2,a a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi sono regolate con deliberazione dell’Arera del 3/8/2023 n.386/2023/R/RIF.

L’applicazione di queste componenti solleva più criticità.

Innanzitutto, sono entrate autonome rispetto alla tassa e alla tariffa rifiuti in quanto destinate alla copertura di costi non riconducibili ai rifiuti prodotti dai soggetti passivi delle citate entrate.

Quindi non possono trovare legittimazione come la tassa e la tariffa rifiuti nel principio del chi inquina paga e nel principio della copertura dei costi inerenti al servizio rifiuti ai sensi dei commi 652 e 654, dell’articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147.

Inoltre, sono entrate distinte tra loro, in quanto istituite per coprire costi aventi causa differente e autonoma.

Infine, sono prestazioni patrimoniali imposte perché dovute in ragione di un atto della pubblica autorità senza il concorso della volontà del soggetto passivo (Corte Costituzionale, 26/1/1957, n.4).

Si ritiene peraltro che dette componenti siano riconducibili nell’ambito delle obbligazioni tributarie in quanto collegate alla copertura della pubblica spesa, oltreché caratterizzate dalla doverosità delle stesse e dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico, tra prestazione del servizio e soggetto passivo (Corte Costituzionale, 24/7/2009 n.238).

Di qui un primo dubbio sorge in merito alla compatibilità delle discipline delle citate componenti con il principio di legalità previsto dall’articolo 23 della Costituzione.

Quanto alla componente UR2,a è stata istituita con un atto amministrativo e non con legge come imposto dall’articolo 23 della Costituzione (Cassazione civile sezioni unite, 10/9/2004, n.18262) esponendosi quindi all’eccezione d’illegittimità.

Quanto alla componente UR1,a non sono definiti per legge i criteri e le modalità minimi di determinazione dei limiti d’imposizione funzionali ad arginare l’arbitrarietà della autorità amministrativa (Corte costituzionale, 7/4/2017, n. 69; Consiglio di Stato sezione V, 17/12/1984, n. 920).

Al riguardo il citato comma 8 si limita a delegare integralmente all’Arera la disciplina dei “criteri e le modalità per la definizione della componente”.

A carico di UR1,a difetta pure la definizione legale del soggetto passivo e del presupposto d’imposta (Corte Costituzionale, 31/5/1996, n. 180; Consiglio di Stato sezione V, 17/12/1984, n. 920).

Al riguardo il comma 7 si limita infatti a disporre che trattasi di: “componente che si aggiunge” alla tassa o alla tariffa rifiuti.

Ma l’implicita estensione alla componente UR1,a della soggettività passiva e dell’oggetto d’imposta della tassa o della tariffa rifiuti pare preclusa dai principi del chi inquina paga e della copertura dei costi del servizio rifiuti legittimanti le citate entrate ma non applicabili alle componenti in oggetto se non in violazione dell’articolo 14 della direttiva europea n. 2008/98/CE e dell’articolo 191, paragrafo 2 del trattato di funzionamento dell’Ue

Del resto la suscettibilità di produzione dei rifiuti (articolo 1, comma 641, legge n.147/13) delle superfici frequentate dalle persone può costituire il presupposto per l’imputazione e ripartizione, in ragione della disponibilità e della dimensione delle superfici, dei costi dei rifiuti riconducibili in quota parte al soggetto passivo della tassa o della tariffa rifiuti purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di imputabilità, responsabilità e proporzionalità (Corte di Giustizia Eu. 18/12/2014 causa C‑551/13).

Di qui la possibile critica di norma in bianco ascrivibile a carico dei commi 7 e 8 con conseguente violazione dell’articolo 23 della Costituzione ( Corte Costituzionale 1/8/2008 n. 327).

Infine, ci si domanda se l’estensione alle predette componenti del criterio scelto di riparto della spesa con imputazione di un importo fisso per utente da porsi a carico della sola collettività soggetta a tari o tariffa sia compatibile con gli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione ovvero con i principi di solidarietà, uguaglianza e capacità contributiva.

Difatti trattasi di prestazioni patrimoniali imposte destinate a sovvenire pubbliche spese afferenti a servizi o benefici resi non nell’ambito di rapporti sinallagmatici e né riconducibili al soggetto passivo della tari o della tariffa ma semmai imputabili alla collettività nazionale.

Infatti è l’intera Nazione a beneficiare del recupero dei rifiuti in mare; mentre gli eventi eccezionali e calamitosi e le relative agevolazioni previste potrebbero interessare qualsiasi zona dell’Italia.

Il difetto del carattere commutativo e la tendenziale indivisibilità della spesa, accosta quindi tali componenti alle imposte (Corte Costituzionale 14/12/2007 n. 269) con conseguente riconduzione delle stesse nell’alveo degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione.

Dunque il principio solidaristico imporrebbe d’imputare a carico dell’intera collettività nazionale la copertura delle spese in oggetto da ripartirsi tra i contribuenti nel rispetto del principio di capacità contributiva.

(*) Docente Anutel

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