Fisco e contabilità

Dalla Corte dei conti istruzioni sui controlli ma senza questionari per i revisori

Equilibri di parte corrente, gestione dei lavori pubblici e controllo sulle società partecipate

di Anna Guiducci

Equilibri di parte corrente, rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, puntuale gestione dei lavori pubblici e controllo sulle società partecipate sono i principali ambiti di attenzione che i magistrati contabili suggeriscono per la redazione del bilancio di previsione 2021/23. Con la deliberazione n. 2/2021 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato le linee di indirizzo per la relazione dell'organo di revisione contabile sui bilanci di previsione di Comuni, Città metropolitane e Province.

Nel contesto emergenziale in atto, l'esercizio 2021 si lega al precedente anche attraverso la certificazione della perdita di gettito da Covid-19, cui sono correlati significativi effetti sostanziali che incidono sulla gestione. Il fondo pluriennale di entrata 2021 sarà alimentato anche dalle reimputazioni di parte corrente o conto capitale costituite in sede di riaccertamento ordinario delle spese impegnate e finanziate dalle risorse di cui agli articoli 106 del Dl 34/2020 e 39 del Dl 104/2020.

La possibilità di utilizzare nel 2021 le economie del fondone Covid, anche tramite l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2021-2023, passa attraverso un'oculata rendicontazione delle minori entrate e delle maggiori spese dovute alla crisi pandemica da indicare nell'apposita certificazione in scadenza al 31 maggio 2021. In tale contesto le certificazioni rese dagli organi di revisione devono trovare piena coerenza con l'evidenza della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, anche tenendo conto, distintamente, di eventuali vincoli per ristori specifici di spesa. In tali termini la rendicontazione dei fondi Covid-19 (2020-2021) ha carattere biennale e l'eventuale obbligo di restituzione delle somme non utilizzate viene posticipato agli esiti della certificazione 2021. Da tenere sotto controllo inoltre nel bilancio di previsione l'ammontare degli accantonamenti, in particolare al fondo crediti dubbia esigibilità, la cui consistenza non deve essere sottostimata in quanto ciò potrebbe comportare illusori effetti migliorativi del risultato di amministrazione.

Sotto la lente anche l'equilibrio finanziario determinato dalla gestione della tari, le cui tariffe, unitamente al piano economico finanziario, dovranno essere approvate entro il 30 giugno 2021, a seguito della proroga introdotta con il Dl 41/2021. Per ciò che concerne gli obblighi di rispetto dei tempi di pagamento, i magistrati puntano il dito sulla necessità di operare correttamente le previsioni di cassa dell'esercizio 2021. Questo adempimento, infatti, non deve essere considerato alla stregua di semplice sommatoria dei residui alla competenza, in quanto ciò disattenderebbe i postulati di veridicità e attendibilità, presupponendo la certa realizzazione di tutti i crediti e di tutti i debiti nella prima annualità del bilancio.

Inoltre, non sarebbe rilevabile il parametro di deficitarietà afferente l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente. In riferimento alla gestione degli investimenti, è necessario monitorare il bilanciamento tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa in conto capitale, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del debito. La relazione dovrà poi affrontare le tematiche legate alla gestione delle società a controllo pubblico e degli organismi partecipati, i cui riflessi finanziari sono suscettibili di alterare gli equilibri di bilancio.

A differenza del passato, infine non si procede all'adozione del questionario annesso alle linee guida enti locali sul bilancio di previsione 2021-2023.

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