Debiti commerciali, entro oggi i conti sul fondo di garanzia - Le istruzioni dell'Ifel
Ultimo giorno utile per approvare la variazione di bilancio di accantonamento
Lunedì 28 febbraio è l'ultimo giorno utile per approvare la variazione di bilancio di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, obbligatoria anche per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2022/24. C'è infatti una differenza rispetto all'anno 2021, quando le amministrazioni in esercizio provvisorio si limitarono, entro lo stesso termine di fine febbraio, ad attuare una gestione che garantisse la possibilità di approvare il bilancio di previsione comprensivo del fondo di garanzia, rinviando di fatto l'iscrizione del capitolo all'atto della formale approvazione del documento di programmazione. Dall'anno 2022, invece, occorre approvare la variazione anche in fase di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria. A tornare sul tema è Ifel, con una nota pubblicata sul sito, in risposta alle richieste di chiarimento giunte dai Comuni.
Entro il 28 febbraio, gli enti che con riferimento all'esercizio 2021 sono inadempienti al rispetto degli indicatori di ritardo di pagamento e di riduzione dello stock di debito, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio il fondo garanzia. Dopo le modifiche apportate dal secondo comma dell'articolo 9 del Dl 152/2021, tale adempimento va effettuato anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio. La variazione è di competenza della giunta, analogamente alle variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio che non sono di competenza del responsabile finanziario o dei dirigenti. Essendo una competenza della giunta, non richiede alcuna ratifica da parte del Consiglio, che comunque "vedrà" lo stanziamento approvando il bilancio di previsione.
Nell'ipotesi di mancata riduzione del 10% del debito commerciale oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, il fondo è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti di bilancio relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi. La percentuale di accantonamento scende: al 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, al 2 per cento per ritardi racchiusi tra undici e trenta giorni e all'1% per ritardi contenuti tra uno e dieci giorni.
Sul fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti e a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui pagamenti.
Infine, la stessa norma ha previsto la possibilità, per gli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili. Questi vanno comunicati alla Ragioneria generale dello Stato, tramite il sito Area Rgs, per l'anno 2021 e 2020, dopo la preliminare verifica, da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Organo di revisione e verifica dei controlli effettuati da organismi di I livello e successivi sui fondi Ue
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel