Personale

Decreto reclutamento, cinque anni senza mobilità per i neoassunti negli enti locali

Fiducia al Senato sul Dl. Tempo fino a fine 2022 per il posto fisso ai precari

di Gianni Trovati

Dalla legge di conversione del decreto 80/2021 sul reclutamento nella Pa arriva anche una nuova proroga, al 31 dicembre 2022, dei termini per la stabilizzazione dei precari che abbianoalmeno tre anni di anzianità.

Con la fiducia al Senato il decreto di fatto conclude l’esame parlamentare, perché la Camera dovrà limitarsi a ratificare le scelte di Palazzo Madama. Il provvedimento, nato per regolare le assunzioni e le collaborazioni per il Pnrr, nel passaggio alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato ha aperto le porte delle consulenze per il Recovery anche ai professionisti giovani, senza cinque anni di iscrizione all’albo, e a quelli dei settori non ordinistici della legge 4/2013, e ha imposto un colpo di freno alla mobilità libera negli enti locali (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

Sul punto, l’ultima riformulazione del correttivo nato per evitare il rischio esodo dagli enti locali paventato dall’Anci, propone un sistema a tre livelli: per spostarsi ci vorrà sempre l’assenso della Pa di appartenenza negli enti con meno di 100 dipendenti a tempo indeterminato, fra 100 e 250 dipendenti l’obbligo di nulla osta scatterà quando il personale in servizio nella qualifica è inferiore di almeno il 5% rispetto all’organico, e fra 250 e 500 dipendenti quando il deficit è di almeno il 10%. Sopra questa soglia, calcolata sempre sulla dotazione organica all’esito della mobilità, la carenza di personale che fa scattare l’obbligo di nulla osta resta quella ordinaria del 20%, prevista per gli altri settori (esclusa la sanità). I neoassunti negli enti locali dovranno rimanere per almeno 5 anni nella sede di prima assegnazione.

Sempre per gli enti locali, cade il blocco delle assunzioni quando non si approvano i bilanci in tempo. Il divieto di nuovi ingressi potrà essere dribblato per i contratti necessari al Pnrr, ma anche per servizi sociali, istruzione, protezione civile e Polizia locale. Per non aggravare la carenza cronica di segretari comunali, si prevede per queste figure un turn over del 100% e si raddoppia a 24 mesi il tempo in cui i funzionari qualificati possono svolgere la funzione di vicesegretari. Viene poi previsto un percorso per consentire di organizzare in forma aggregata fra più enti locali le procedure di assunzione.

Altre novità investono ancora la dirigenza. Si cancellano i tetti per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale per chi è fuori ruolo, e un emendamento regola la possibilità per le Pa di rivolgersi a cacciatori di teste nella ricerca di dirigenti con «peculiare professionalità» quando l'interpello va a vuoto. I dipendenti pubblici che ottengono incarichi dirigenziali a tempo (articolo 19, comma 6 del Dlgs 165/2001) avranno una riserva di posti del 15% nei concorsi per la dirigenza.

Per facilitare gli ingressi si evita alle Pa di cercare il personale in disponibilità prima di far partire nuove selezioni. I contratti di formazione lavoro si potranno avviare anche prima che arrivi la disciplina contrattuale. Slitta al 31 gennaio il termine entro il quale gli enti pubblici dovranno scrivere il nuovo piano integrato di attività e organizzazione, che sostituisce gli attuali documenti di programmazione e che in fatto di anticorruzione dovrà seguire le indicazioni dell'Anac. Completano il quadro le (poche) nuove assunzioni che sono riuscite a salire sul treno del decreto: 270 al ministero dei Beni culturali, 145 al Mef e 184 per rafforzare la squadra degli ispettori del Lavoro nella lotta al sommerso.

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