Fisco e contabilità

Denunce Tari: decide il Comune ma resta il nodo delle sanzioni

Gli enti locali hanno potere regolamentare sul tributo e dunque fissano le scadenze

di Luigi Lovecchio

I Comuni hanno potere regolamentare sull’individuazione dei termini di presentazione della dichiarazione Tari. Tuttavia, il problema relativo alle conseguenze sanzionatorie per i Comuni che non intendano aderire alle indicazioni della delibera Arera 15/2022, che prevede il termine di 90 giorni – al posto di quello ordinario del 30 giugno dell’anno successivo – per le dichiarazioni in questione, non rientra nelle competenze del Mef. Questa la prudente risposta istituzionale data dal dipartimento delle Finanze a uno dei quesiti di Telefisco.

Il quesito concerneva in realtà la delicata tematica dei rapporti tra i poteri regolamentari dei Comuni in materia di entrate proprie e le prerogative dell’Autorità di regolazione sui rifiuti (Arera). Vale al riguardo ricordare che, in base all’articolo 52, Dlgs 446/1997, i Comuni possono disciplinare tutti gli aspetti delle entrate proprie, anche tributarie, con le sole eccezioni della fattispecie imponibile, dell’aliquota massima e dei soggetti passivi. Ciononostante, da quando ad Arera sono state attribuite competenze in materia di gestione dei rifiuti, si è assistito a interventi deliberativi talvolta fortemente invasivi delle prerogative comunali, sino a giungere a regolamentazioni di dettaglio che dovrebbero invece essere rimesse all’autonomia degli enti di governo sub statali.

L’ultima “pietra dello scandalo” è rappresentata dalla delibera 15/2022 di Arera in cui si è stabilito, tra l’altro, che le denunce di inizio occupazione Tari, come pure quelle di cessazione e variazione, devono essere presentate entro 90 giorni, in luogo del termine di legge ordinario del 30 giugno dell’anno successivo. E non è tutto, poiché si è tra l’altro disposto quali sono le regole di rateazione dei pagamenti del tributo annuale, l’obbligo di prevedere dilazioni ulteriori per determinate fattispecie (soggetti con bonus sociale e elevati incrementi di tariffe), nonché addirittura il saggio di interesse da applicare.

La potestà regolamentare

La domanda rivolta al Mef riguardava per l’appunto la scadenza di presentazione delle denunce Tari, per le quali la delibera Arera ha, con ogni evidenza, fissato una periodicità difforme da quella di legge. Si è pertanto chiesto quali fossero le conseguenze dell’eventuale “inadempimento” del Comune rispetto alle indicazioni dell’Autorità.

Il dipartimento non poteva ovviamente aprire un conflitto istituzionale e ha fornito una risposta “neutra”. Si è in particolare ricordato che, nella materia degli adempimenti, la potestà regolamentare dei Comuni è stata più volte riconosciuta dallo stesso ministero delle Finanze (risoluzione 2/DF/2019). I Comuni possono dunque disciplinare le scadenze dichiarative. Viene inoltre segnalato che Arera ha poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti che non si adeguano alle direttive impartite. Su tale questione, tuttavia, il dipartimento dichiara di non avere alcuna competenza. Va da sé, peraltro, che se si dovesse rivelare infondata la prescrizione Arera non vi sarebbe base giuridica per comminare la sanzione.

Da ultimo, il Mef osserva che, qualora il Comune abbia deliberato la riduzione del termine di presentazione della denuncia a 90 giorni, nei confronti del contribuente inadempiente si rendono comunque applicabili le sanzioni di legge. È chiaro, d’altro canto, che se il Comune non si adegua ad Arera, nessuna sanzione può essere comminata al contribuente che si attiene alle prescrizioni locali. Quanto al trattamento sanzionatorio, si potrebbe sostenere che, in caso di trasmissione tardiva della denuncia, questa abbia valenza di ravvedimento, con conseguente diritto alle sanzioni ridotte. Qualora il ritardo non abbia determinato conseguenze sulla riscossione del tributo, al più, risulterebbe irrogabile la sanzione fissa di 50 euro, riducibile in ragione dell’entità del ritardo.

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