Progettazione

Deposito e stoccaggio rifiuti, pronta la regola tecnica verticale per la prevenzione incendi

Notificato l'8 marzo scorso a Bruxelles il testo approvato il 30 settembre del 2020 dal comitato centrale tecnico scientifico. In Gazzetta al termine dello "standstill" (il 10 giugno)

di Mariagrazia Barletta

Approda a Bruxelles lo schema di decreto del ministero dell'Interno sulla sicurezza antincendio dei siti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti. La nuova regola tecnica era stata licenziata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) il 30 settembre 2020, per poi far perdere le tracce, almeno fino al 9 marzo, quando è stata notificata in Commissione Ue. La norma sosterà a Bruxelles tre mesi (il periodo di standstill termina il 10 giugno), a meno che non emergano osservazioni da parte degli Stati membri. In tal caso il "fermo" è di sei mesi, ma molto raramente sono emerse criticità durante la procedura di informazione. Una volta licenziata da Bruxelles, la regola tecnica inizierà il suo percorso verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per poi andare in vigore - da quanto si legge nella bozza di Dm – trascorsi 90 giorni.

La Rtv non farà parte del Codice
Dall'approvazione definitiva in Ccts alla notifica in Commissione Ue sono trascorsi ben 17 mesi. Il motivo si intuisce facilmente leggendo l'articolato che precede l'allegato tecnico: la Rtv non entrerà a far parte del Codice così come era stato previsto inizialmente. È evidente che i tempi di elaborazione del Dm contenente la nuova Rtv non hanno incontrato quelli più lunghi di cui necessita il Dpr che dovrà inserire gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nell'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Non essendo arrivato al traguardo il Dpr, la nuova regola tecnica non ha potuto far ingresso nel Codice di prevenzione incendi che, come è noto, si applica ad attività elencate nel Dpr 151 del 2011. La regola tecnica riprende comunque l'impostazione del Codice e andrà utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto), alla sezione metodi e a tre regole tecniche verticali contenute nel Dm 3 agosto 2015. Di conseguenza, vi è nella bozza una lista di norme di stampo tradizionale che non si applicheranno, tra cui il cosiddetto Dm Impianti (Dm 20 dicembre 2012), le norme sulla reazione e sulla resistenza al fuoco e i termini e le definizioni del 1983.

Adeguamento dei siti esistenti in 5 anni
Le nuove norme tecniche si applicano agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3mila mq. Rientrano nella sfera d'azione delle nuove regole sia i siti di nuova realizzazione che quelli che risulteranno esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo Dm. In particolare, le attività esistenti dovranno essere adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Le nuove norme non comportano adeguamenti per le attività esistenti che siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Nessun adeguamento anche per le attività esistenti in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011.

Valutazioni e profili di rischio secondo la Rto del Codice
La valutazione del rischio di incendio resta basilare e va effettuata attuando la metodologia del Codice di prevenzione incendi e anche per determinare i profili di rischio si fa riferimento al Dm 3 agosto del 2015. Si applica la Rto del Codice anche per l'attribuzione dei livelli di prestazione. Infine, bisogna tener conto delle prescrizioni del Codice relative alle aree a rischio specifico, alle atmosfere esplosive e ai vani degli ascensori. Resta utilizzabile anche il capitolo "metodi". La progettazione va effettuata anche con il Codice dell'ambiente alla mano perché molte definizioni (rifiuto, stoccaggio, centro di raccolta, discarica, etc..) rimandano direttamente al Dlgs 152 del 2006.

Le distanze di separazione per limitare la propagazione degli incendi
Centrale nella progettazione antincendio è la valutazione delle distanze di separazione per gli stoccaggi all'aperto, finalizzata ad evitare gli inneschi per irraggiamento. Nello specifico, la Rtv prevede il metodo tabellare e quello analitico per calcolare le distanze di separazione. Quello tabellare è introdotto dalla Rtv ed è quindi diverso da quello descritto nel capitolo S3 del Codice. In particolare, si giunge a definire la distanza di separazione tra stoccaggi e quella tra stoccaggi e confini o costruzioni interne all'attività. Oppure, ancora, tra stoccaggi e aree all'aperto destinate alle lavorazioni. Le variabili per la definizione delle distanze sono tre: la velocità caratteristica prevalente dell'incendio, la lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare impone anche rigide condizioni geometriche, dimensionali per gli stoccaggi, fissando anche il massimo quantitativo di rifiuti stoccabili in un singolo cumulo in funzione della caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.

Rispetto alla bozza licenziata in Ccts, viene specificato che quando si utilizza il metodo tabellare, ai fini della determinazione delle distanze, bisogna tener conto anche di eventuali aggetti o sporgenze delle opere da costruzione. L'altra metodologia rimanda direttamente alla procedura analitica della Rto del Codice (capitolo S3), precisando che il valore della soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli stoccaggi all'aperto - pari a 12,6 kW/mq. Quest'ultimo metodo risulta di difficile applicazione in assenza di precisazioni su come la procedura analitica della Rto vada adattata al caso specifico degli stoccaggi all'aperto. La determinazione delle distanze per gli stoccaggi all'aperto ha poi valore anche per quelli al chiuso: «Nel caso di stoccaggi al chiuso – si legge nella bozza – deve essere garantita tra i cumuli la possibilità di effettuare agevolmente manovre con i mezzi utilizzati per il minuto spegnimento del materiale. In ogni caso, le dimensioni dei cumuli di rifiuti e le distanze tra essi non devono superare i limiti imposti per gli stoccaggi all'aperto». È consentito l'impiego di soluzioni alternative.

Il controllo degli incendi
Riguardo al controllo dell'incendio, si prescrive l'uso di estintori carrellati in presenza di rifiuti classificati come comburenti o pericolosi per l'ambiente. Più nel dettaglio, deve essere prevista l'installazione di almeno un estintore carrellato ogni 500 mq di superficie lorda. Per le aree di stoccaggio all'aperto con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq è richiesta la protezione tramite reti di idranti all'aperto, fanno eccezione le discariche purché sia disponibile almeno un idrante (erogazione minima di 300 litri al minuto per una durata di almeno 60 minuti), derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dal confine dell'attività. Anche per le aree di stoccaggio al chiuso l'obbligo di installazione della rete di idranti scatta al di sopra della soglia di 600 MJ/mq e, superati i 1200 Mj/mq, la normativa richiede anche un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività. In ogni caso, le reti di idranti non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con l'acqua potrebbe costituire un pericolo. È il caso della presenza di rifiuti pericolosi che reagiscono a contatto con l'acqua sviluppando gas infiammabili.

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