Dipendenti in malattia, l’Inps rifà il punto sulle regole da seguire
Come comportarsi in caso di assenza per malattia? Lo spiega l'Inps, con una guida sulla certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici, diffusa sul proprio sito istituzionale lo scorso 26 luglio.
Il documento, che raccoglie una serie di risposte alle domande più frequenti dei dipendenti, fornisce utili indicazioni su cosa fare quando, a causa dell'insorgenza della malattia si è impossibilitati a prestare la propria prestazione lavorativa.
Le indicazioni che tengono conto delle novità introdotte dal decreto del ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017 n. 206, sono state impostate nello stile del vademecum e costituiscono, quindi, un utile strumento operativo.
Il certificato
In caso di malattia è il medico curante (o, anche, il medico libero professionalità) che ha il compito di redigere l'apposito certificato di malattia e trasmetterlo immediatamente all'Inps con modalità telematica. Il dipendente deve prendere sempre nota del numero di protocollo del certificato (Puc) e controllare la correttezza dei dati obbligatori (dati anagrafici e indirizzo di reperibilità durante la malattia).
I controlli
Durante lo stato di malattia, il lavoratore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti pratici necessari che rendano possibile la visita medica di controllo, in particolare deve accertarsi che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il suo nominativo. Come noto, per il pubblico impiego, le fasce di reperibilità, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 206/2017, sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, compresi i giorni non lavorativi e festivi.
In caso di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell'Istituto (posizione che trova conferma anche nel parere dell'Ufficio legislativo del ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 246/2018).
Cosa accade se il lavoratore è assente in caso di controllo domiciliare? Il dipendente deve essere invitato con apposito avviso a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale il dipendente ha ripreso l'attività lavorativa, lo stesso non è tenuto a sottoporsi a visita, ma deve comunque comunicarlo alla medesima struttura INPS.
Casi specifici
Vengono poi esaminati due ulteriori casi specifici. Il dipendente che varia il proprio indirizzo di reperibilità durante la malattia è tenuto ad avvertire subito l'amministrazione presso cui presta servizio, la quale a sua volta informa tempestivamente l'Inps per mezzo degli appositi canali (articolo 6 del decreto ministeriale 206/2017).
Qualora vi sia il rientro anticipato dalla malattia, per una guarigione che avviene cioè prima della prognosi indicata sul certificato, il lavoratore è tenuto a richiedere al medico che ha redatto il certificato una rettifica dello stesso, per documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. In caso di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi, il certificato sostitutivo può essere rilasciato da altro medico (articolo 9, comma 2, del Dm 206/2017).