Fisco e contabilità

Disavanzi dei grandi Comuni, dall'accordo alla verifica tutte le regole della manovra per il ripiano

Un meccanismo, connotato da ampi profili di condizionalità, piuttosto articolato

di Luciano Cimbolini

La legge di bilancio 2022 interviene in modo massiccio in favore de Comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo. Il meccanismo, connotato da ampi profili di condizionalità, è piuttosto articolato.

Ai Comuni capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro, da ripartire nel corso dei venti anni in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31/12/2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Il disavanzo pro capite è calcolato in base ai dati dei rendiconti presenti sulla Bdap. Il contributo è ripartito con decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I contributi annuali sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale destinato al potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e alla valorizzazione del patrimonio e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali.

Il contributo è subordinato alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio e il sindaco, in cui il Comune si impegna, per tutto il periodo in cui risulti beneficiario del contributo stesso, ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza prevista nell'accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare anch'esse al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Nell'accordo dovranno essere previste misure condizionali per il reperimento delle risorse che faranno capo al Comune. Gli obiettivi oggetto della condizionalità, da rendicontare in base a un cronoprogramma inserito nell'accordo, sono:
• incremento dell'addizionale comunale all'Irpef in deroga ai limiti di legge e previsione di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale;
• valorizzazione delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
• incremento della riscossione delle entrate proprie;
• riduzioni strutturali del 2% annuo degli impegni di spesa di parte corrente relativi ai servizi generali;
• completa attuazione delle misure di razionalizzazione delle società partecipate, anche in riferimento alle misure relative al contenimento dei costi del personale;
• riorganizzazione e snellimento della struttura amministrativa, anche fine di eliminare duplicazioni di strutture o funzioni, di rafforzare la gestione unitaria dei servizi strumentali, di contenere le spesa di personale, comprese le risorse destinate al trattamento accessorio e di incrementare la qualità, la quantità e la diffusione dei servizi alla cittadinanza;
• razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici;
• incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Pnrr;
• ulteriori autonomi interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa.

I Comuni che nel 2021 non abbiano rispettato gli obblighi di riduzione del debito commerciale o presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (articolo 1, comma 859, della legge 145/2018) dovranno predisporre, entro il 15 maggio 2022, un piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021 con l'automatica decadenza del credito vantato qualora il creditore non presenti domanda nei termini assegnati per l'ammissione al piano di rilevazione.

Entro il 15 giugno 2022, una volta quantificata la massa debitoria, i Comuni dovranno proporre individualmente ai creditori, compresi quelli privilegiati, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80% del debito in relazione all'anzianità dello stesso. La transazione, da accettare entro un termine non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali e dalle riscossioni annuali dell'addizionale Irpef in deroga e dell'addizionale sui diritti di imbarco, non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali e sino al completamento della presentazione da parte del Comune delle proposte transattive non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel piano e i relativi debiti non producono interessi e rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti nelle quali siano scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente o la stessa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente e il tesoriere.

La verifica dell'attuazione dell'accordo e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse sono effettuati, con cadenza semestrale, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del ministero dell'interno, con l'ausilio, in materia di controlli in tema di aumento della riscossione, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In caso di reiterate violazioni degli impegni e degli obiettivi intermedi, la Commissione trasmette gli esiti delle verifiche alla sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive.

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