Fisco e contabilità

Dissesto, somme urgenze e gestione economale: le massime della Corte dei conti

La sintesi delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

DISSESTO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Il contratto collettivo nazionale prende in considerazione la fattispecie dell'ente in una situazione di crisi finanziaria conclamata, cioè che: a) si trovi in condizioni di dissesto; b) versi in condizioni di deficitarietà strutturale; c) abbia avviato procedure di riequilibrio finanziario. La disciplina contrattuale distingue tra: 1) Enti che abbiano deliberato il dissesto, ai sensi dell'art. 244 e ss. del TUEL, disponendo che: «In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni». 2) enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, prevedendo disposizioni di maggiore favore: «ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse». In sostanza gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 del medesimo articolo 67, con l'unica eccezione «delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE N. 51/2022

SOMME URGENZE
La vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del Tuel prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, da circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini previsti dall'articolo 191, terzo comma, al di fuori dei quali si è comunque in presenza di «acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3» e il riconoscimento non può che operare nei limiti dell'articolo 2041 del codice civile, senza possibilità di riconoscere l'utile d'impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti. L'articolo 191 del Tuel novellato, infatti, privato dell'inciso «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti», ha inteso introdurre una disciplina derogatoria per tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile. Tuttavia, l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio. Il quantum da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA -PARERE N. 52/2022

GESTIONE ECONOMALE E CONTO GIUDIZIALE
Il conto economale deve essere compilato su modello conforme al modello 23 del Dpr 194/1996, essere sottoscritto dall'agente contabile e riportare il visto di regolarità/conformità e/o attestazione di parificazione alle scritture contabili del responsabile del servizio economico finanziario dell'ente pro tempore all'atto della redazione del conto. Nel conto dovranno, inoltre, essere riportati i dati relativi alla gestione e, pertanto, quelli relativi alla costituzione del fondo economale, a eventuali reintegri, ai rimborsi e all'approvazione della rendicontazione periodica, oltre ai dati relativi alle spese e a eventuali giacenze di cassa di apertura e/o chiusura del conto e alla restituzione del fondo economale, nonché dovranno essere evidenziate eventuali scritture di quadratura. Ai fini dell'esame del conto, tenuto conto della documentazione già depositata agli atti del giudizio, allo stesso dovranno essere allegati i seguenti documenti: provvedimento di nomina dell'agente, regolamento di contabilità, giornale di cassa, mandati di pagamento (anche dei rimborsi periodici) e reversali di restituzione del fondo economale, provvedimento di parificazione del conto, documentazione giustificativa delle spese sostenute, fatte salve ulteriori richieste in sede di esame del conto.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL VENETO - SENTENZA N. 89/2022

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