Urbanistica

Distanze minime anche se le pareti non si fronteggiano

Il Tar Lombardia ribadisce il principio che ai fini del rispetto del Dm 1444 la distanza tra fabbricati va computata in maniera lineare e non radiale

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di Massimo Frontera

«L’obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui». L’affermazione della Corte di Cassazione viene ribadita ...