Appalti

Divisione in lotti, l'amministrazione può imporre il vincolo di aggiudicazione

di Giovanni F. Nicodemo

Il cosiddetto vincolo di aggiudicazione, e la decisione di limitare l’aggiudicazione di tutti i lotti allo stesso concorrente, costituisce una facoltà discrezionale dell’amministrazione, il cui mancato esercizio non costituisce ex se sintomo di illegittimità. Lo stabilisce il Consiglio di Stato sez. III con la sentenza del 9 giugno 2020 n. 3682.

Il Caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi suddivisa in tre lotti da aggiudicare singolarmente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 del Dlgs n. 50 del 2016.
In giudizio viene contestato alla stazione appaltante che avrebbe dovuto limitare l’aggiudicazione di tutti i lotti allo stesso concorrente, applicando l’articolo 51, comma 3, del Dlgs n. 50 del 2016, il quale mira a prevenire la concentrazione del mercato degli appalti pubblici in capo ad unico soggetto monopolista, mentre nel caso di specie la gara sarebbe stata solo nominalmente suddivisa in lotti e, in realtà, impostata come gara unitaria.
Ma il Giudice amministrativo si è detto di diverso avviso stabilendo che il cosiddetto vincolo di aggiudicazione, che consiste nella decisione di limitare l’aggiudicazione di tutti i lotti allo stesso concorrente, è una facoltà della Stazione appaltante che, quindi, può decidere di non inserirlo nelle previsioni di gara.

La decisione
Ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada,sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisca un precetto inviolabile né possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie (in argomento Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n.123; Sezione III, 12 febbraio 2020, n. 1076) e derogabile, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; Sez III, n. 1076/2020 cit.).
Del resto la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già chiarito che il disposto dell’articolo 51 del Dlgs 50 del 2016 facultizza le stazioni appaltanti a «limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare» (si veda per esempio, Consiglio di Stato, sez. III, 7 maggio 2020, n. 2881).

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