Personale

Dm assunzioni: spazi e benefici alle Unioni ceduti dai Comuni aderenti

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Le Unioni possono beneficiare di spazi assunzionali ceduti dai Comuni aderenti anche nel regime introdotto dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Ove ciò accada, godono anche dei due importanti corollari di quella norma, ovvero la deroga al tetto storico stabilito dal comma 562 della legge 296/2006 per la maggiore spesa di personale risultante, nonché il possibile adeguamento del limite al trattamento accessorio in caso di aumento della dotazione organica.

Porta con sé conclusioni rilevanti, e auspicate da tante amministrazioni locali, l'attenta e precisa delibera n. 5/2022 della Corte conti, sezione regionale di controllo per il Veneto. Il tema è cruciale. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 4/2021, ha chiarito che il nuovo regime assunzionale dei Comuni non riguarda le loro forme associative. Alle unioni continua ad applicarsi il vincolo del turnover al 100 per cento, di cui al comma 229 della legge 208/2015. Ne consegue che non possono in alcun modo, con le proprie facoltà assunzionali, aumentare il personale. Entrate in vigore le odierne regole assunzionali dei comuni, si è generato però un effetto paradossale, forse perfino lesivo dell'intenzione storica del legislatore, che ha visto nelle unioni uno strumento per migliorare efficienza ed efficacia dell'azione degli enti locali associati, in specie di quelli più piccoli, accompagnata da una razionalizzazione dei costi. Un sistema che consente ai comuni, se sono "virtuosi", di aumentare il proprio personale, mentre alle unioni ciò non è permesso, disincentivando quasi il ricorso alle forme associate e rischiando, anzi, di promuoverne la dissoluzione.

In questo contesto una unione chiede alla Corte conti veneta se utilizzando gli spazi assunzionali ceduti dai comuni associati possa effettuare assunzioni escludendone la spesa dal proprio limite ex comma 562 della legge 296/2006, come il comune farebbe, ex articolo 7, comma 1, del Dm 17 marzo 2020. Chiede inoltre se possa applicare, in caso di incremento di personale, l'ultimo periodo dell'articolo 33 comma 2, che prevede l'adeguamento del limite al trattamento accessorio.

La risposta dei magistrati contabili parte evidenziando la perdurante vigenza dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 267/2000, che consente ai Comuni di cedere le proprie facoltà assunzionali alle unioni di cui fanno parte. Atteso ciò, la corte ritiene che, per non vanificare la ratio legis, qualora un comune collocato nella soglia di "virtuosità" ceda i propri maggiori spazi assunzionali all'unione, è ragionevole che le assunzioni effettuate a valere su quegli stessi spazi possano beneficiare degli stessi due corollari positivi di cui godrebbe il comune utilizzandoli direttamente.

L'Unione potrà quindi portare la maggiore spesa di personale derivante da quelle assunzioni in deroga al proprio tetto ex comma 562, nonché applicare, se ne ricorrono i presupposti, la speciale previsione sull'adeguamento del limite al salario accessorio che discende dall'aumento della propria dotazione organica. Diversamente, evidenza la Corte, si otterrebbe l'effetto paradossale di comprimere la finalità palese dei maggiori spazi ceduti nel limite storico dell'unione, vanificandone completamente la portata.

Naturalmente, condizione perché ciò possa accadere è che il Comune tenga conto della quota ceduta all'interno del calcolo dei propri spazi assunzionali, come se fosse spesa di personale propria e in modo tale da presidiare la sostenibilità finanziaria di quei reclutamenti, anche nel caso di futuro scioglimento dell'unione e di conseguente rientro del personale nei propri ruoli. Ciò con un meccanismo affine a quello del "ribaltamento", acclarato da molti anni nell'ambito del comma 557.

Tali conclusioni, rammentano i magistrati contabili, sono peraltro pienamente armoniche con la speciale previsione dell'articolo 5 comma 3 del Dm 17 marzo 2020, che consente ai comuni di minori dimensioni demografiche di aumentare i propri maggiori spazi assunzionali, ove siano insufficienti, fino all'importo di 38.000 euro, al fine di assumere una unità di personale e di comandarla successivamente all'unione di cui fanno parte.

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