Amministratori

Dopo il silenzio assenso un anno alla Pa per i controlli

Con il decreto legge 77/2021 meno silenzi e più certezze nei rapporti con gli uffici pubblici

di Gian Lorenzo Saporito

Il decreto legge 77/2021 rende l’amministrazione loquace: meno silenzi e più certezze nei rapporti con gli uffici pubblici, grazie all’articolo 62. Se il privato domanda qualcosa alla pubblica amministrazione, e dimostra che gli spetta un provvedimento favorevole, matura a suo favore un provvedimento tacito, equivalente ad un atto formale.

L’ultimo anello del procedimento, e cioè il documento formale, può essere sostituito da una dichiarazione del privato. Quindi il privato può sostituire ad un provvedimento formale (una licenza, un permesso, un’autorizzazione) una propria dichiarazione. Con l’articolo 62 il privato cittadino (o imprenditore), al termine di una corretta procedura, è in grado di sviluppare, come da un negativo fotografico, il provvedimento che gli interessa. Tale “negativo fotografico” è rappresentato dalle varie fasi di un corretto procedimento (istanza, documenti accessori, verifica dei diritti, rispetto dei tempi per la decisione), che genera un provvedimento formale sviluppato dal privato, anche se privo di timbri e di numeri di protocollo.

Con una autodichiarazione, il cittadino potrà così costruire, aprire un negozio, e quindi anche accendere un mutuo, trovare dei soci o rivendere l’attività appena iniziata. Superando le iniziali prevedibili diffidenze, l’innovazione sarà utile per snellire i passaggi burocratici, perché si potranno azzerare i tempi di attesa dovuti alla materiale redazione dei provvedimenti amministrativi ottenuti su istanza di parte.

Per giungere a tale risultato occorre una pratica correttamente impostata, tenendo d’occhio il calendario dei tempi dei singoli uffici: allo scadere del tempo concesso all’amministrazione, la domanda si intende accolta (articolo 20, comma 1, della legge 240/1991) se l’ufficio non provvede; la prova della scadenza del termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere, cioè la prova del formarsi del «silenzio assenso», è affidata ad una attestazione digitale che l’ufficio pubblico deve rilasciare: se manca tale attestazione, il privato può autocertificare gli effetti del silenzio e cioè il maturarsi di un provvedimento a sé favorevole. Queste possibilità non si applicano agli atti e procedimenti che coinvolgono l’ambiente, beni culturali, pubblica sicurezza e salute, materie nelle quali sono sempre necessari provvedimenti amministrativi formali.

All’indomani del maturarsi di un silenzio favorevole al privato, inizia comunque un periodo di 12 mesi durante il quale l’amministrazione (anche su stimolo di soggetti terzi) può rivedere la procedura, qualora vi siano stati errori formali (incompletezza dei documenti) o sostanziali (dichiarazioni non veritiere del privato). In altri termini, anche dopo il maturarsi di un silenzio accoglimento e la sostituzione del provvedimento formale con l’autodichiarazione dell’interessato, rimane il controllo amministrazione, entro l’anno successivo. Se emergono poi false dichiarazioni o abusi, il provvedimento può essere autoannullato dalla Pa senza limiti di tempo.

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