Urbanistica

Doppio plafond sui lavori nell'edificio bifamiliare

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

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di Marco Zandonà

La domanda del lettore: In un edificio bifamiliare con unico proprietario, costruito prima del 1940, è possibile la coesistenza di opere edilizie rientranti nel supersismabonus al 110% sulle parti comuni e di opere di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, con accesso al bonus ristrutturazioni, sulle singole unità immobiliari?
Le opere edilizie effettuate nelle singole unità (impianto idraulico, bagni, pavimenti, impianto elettrico eccetera) sono assorbite completamente nell'ambito del superbonus al 110% oppure, non essendo funzionali al miglioramento sismico complessivo dell'edificio, per ciascuna delle due unità viene riconosciuto il bonus ristrutturazione al 50% con massimale di 96mila euro ciascuna?

La risposta dell'esperto: In presenza di unità contigue (edificio bifamiliare, come nel caso del quesito), anche con unico proprietario, gli interventi da sismabonus, da eseguire sulle parti strutturali, sono considerati come se fossero eseguiti in un minicondominio. Ai fini del sismabonus (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 28-36, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022), come precisato anche nella circolare 24/E/2020 (e confermato nella circolare 28/E/2022), il limite cui commisurare la detrazione del 110% è correlato al numero di unità immobiliari (96mila euro per 2, nel caso descritto). Trattandosi sempre di interventi che trovano fondamento nell'articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), si rendono applicabili le regole previste per i condomìni, secondo le quali il limite di 96mila euro compete autonomamente sia per gli interventi su parti comuni che per gli interventi interni alle singole unità immobiliari (nell'ipotesi di edificio unifamiliare, invece, per avere un doppio plafond occorre un distinto provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori e le spese devono essere sostenute in anni differenti: si vedano la circolare 19/E/2020, a pagina 259, la risoluzione 206/E/2007, la risoluzione 147/E/2017, la risposta a interpello 455/2020). In sostanza, nel caso descritto dal quesito, per le spese di ristrutturazione delle singole unità abitative è possibile fruire di un plafond di spesa aggiuntivo (detrazione del 50% per 96mila euro per 2), rispetto a quello già utilizzato per l'intervento di sismabonus.

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