I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Effetti del decreto correttivo dell’attuazione della delega fiscale per gli enti locali

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il recente decreto legislativo n. 81 del 12/06/2025 ha apportato alcune modifiche ai decreti attuativi della delega fiscale (legge 111/2023). In particolare, le modifiche che interessano gli enti locali sono relative alla disciplina del contenzioso tributario (Dlgs 220/2023), alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie non penali (Dlgs 87/2024) e all’accertamento con adesione (Dlgs 13/2024).

Con riferimento al processo tributario, l’articolo 16 del decreto ha puntualizzato l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità (articolo 25-bis, comma 5-bis del Dlgs 546/1992 e articolo 76, comma 2, del Dlgs 175/2024 dal 1/1/2026).

All’articolo 35 del Dlgs 546/1992 (e all’articolo 84, comma 1, Dlgs 175/2024), sono state apportate delle correzioni terminologiche, confermando che la corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Si chiarisce, inoltre, che il rimborso in favore del contribuente che abbia ottenuto una sentenza favorevole opera trascorsi 90 giorni dalla notificazione della stessa, sia essa di primo che di secondo grado (articolo 68, comma 2, Dlgs 546/1992 e articolo 126, comma 2, del Dlgs 175/2024).

Infine, con riferimento al giudizio di ottemperanza (articolo 70 Dlgs 546/1992, articolo 128, comma 2, Dlgs 175/2024), si prevede che la messa in mora possa essere effettuate anche a mezzo Pec. La ratio della proposta è quella di assicurare l’informatizzazione del processo tributario anche nella fase di esecuzione della sentenza tributaria, coerentemente con il principio di legge delega. La norma ha stabilito che ora il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l’obbligo non sia estinto.

In materia di sanzioni tributarie, l’articolo 18 del Dlgs 81/2025 ha stabilito che la norma dell’articolo 17-bis del Dlgs 472/1997, introdotta dal Dlgs 87/2024, in base alla quale è stata confermata la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni in caso di autotutela parziale, si applica non con decorrenza dalle violazioni commesse dal 1/9/2024, ma già prima. Ciò al fine di consentire l’applicazione del beneficio senza soluzione di continuità. Tale beneficio, infatti, era già previsto dall’articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2024, a seguito dell’introduzione, ad opera del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, degli articoli 10-quater e 10-quinquies nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). La norma dell’articolo 17-bis del Dlgs 472/1997 stabilisce che: “nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”. In proposito l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che: “la ricordata finalità di ripristinare un beneficio (i.e. la definizione agevolata delle sanzioni) già previsto, a favore del contribuente, dall’abrogata disciplina in materia di autotutela, si ritiene che la definizione agevolata delle sanzioni disciplinata dall’articolo 17-bis sia applicabile, alle condizioni ivi previste, anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi dopo l’abrogazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 (18 gennaio 2024)” – Circolare n. 21/e del 07/11/2024. In base alla formulazione della norma, come anche evidenziato dalla stessa Agenzia delle entrate, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso. Il Dlgs 81/2025, all’articolo 19, aggiunge il comma 1-bis alla disposizione sopra citata, garantendone l’applicabilità nonostante l’atto non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo prima dell’emissione del provvedimento di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria. In tale evenienza, tuttavia, la norma richiede che il contribuente osservi un comportamento propositivo, presentando l’istanza di autotutela prima della scadenza del termine per proporre ricorso (articolo 20, comma 5-bis, del Dlgs 173/2024, vigente dal 2026).

Vengono inoltre coordinate le norme del ravvedimento parziale (articolo 13-bis del Dlgs 472/1997) con le nuove ipotesi di ravvedimento introdotte dal Dlgs 87/2024 (ad esempio quello relativo allo schema di atto nel contraddittorio preventivo). Si ricorda che il ravvedimento parziale si applica solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

In tema di accertamento con adesione, l’articolo 21 del Dlgs 81/2025 chiarisce che il contribuente che ha presentato istanza di accertamento con adesione dopo accessi, ispezioni o verifiche, ovvero nel caso di comunicazione dello schema di atto, oppure nel caso in cui le parti di comune accordo, durante il contraddittorio, decidano di avviare il procedimento con adesione, non può più presentare istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero. Resta la possibilità invece di presentare istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso di accertamento preceduto dallo schema di atto, se il contribuente non ha fatto analoga richiesta una volta ricevuto lo schema di atto (modificato l’articolo 6, comma 2-quater, del Dlgs 13/2024).

(*) Vicepresidente Anutel

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