Energia rinnovabile, dalla Sovrintendenza stop solo se motivato
Illegittimo il parere contrario basato su formule generiche
Nel dare parere contrario all' installazione di un impianto di energia rinnovabile, nella specie eolico, la Sovrintendenza non può limitarsi a formule generiche, ma deve motivare in modo completo e coerente. Così il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10664/2022, ha ribadito il rilevante ruolo del giudice amministrativo nel bilanciamento degli interessi contrapposti di tutela del paesaggio e di diffusione delle energie rinnovabili.
La spinta europea verso un sistema energetico alimentato da fonti rinnovabili (Fer) si scontra con un contesto territoriale, quello italiano, di eccezionale ricchezza culturale e paesaggistica. Il Codice dei beni culturali (42/2004) disciplina la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e beni paesaggistici (articolo 2). I beni immobili di particolare interesse storico, artistico o archeologico, sono tutelati con un vincolo diretto o indiretto (articolo 42) che ne preservi la prospettiva, la luce e il contesto ambientale (parte II del Codice).
Molteplici, poi, sono i beni paesaggistici che la legge tutela (parte III). Alcuni di diritto, come le coste, le cime delle montagne, i boschi, i fiumi e le zone di interesse archeologico (articolo 142); altri in seguito a una valutazione di notevole interesse pubblico (articolo 138).
I beni e territori vincolati non possono essere modificati, salva autorizzazione paesaggistica regionale, rilasciata a seguito di parere favorevole della Sovrintendenza, circa la compatibilità dell’intervento con il bene tutelato (articolo 146). Si prevede poi il parere del ministero della Cultura per i progetti di rilevante impatto ambientale, non autorizzati se ritenuti incompatibili con la protezione dei beni culturali (articolo 26).
In questo contesto si inserisce la normativa che recepisce l’indirizzo europeo della massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, tendente alla velocizzazione del procedimento di autorizzazione degli impianti, nella salvaguardia però dei beni culturali e paesaggistici.
Così l’articolo 12 del Dlgs 387/2003 prevede un’autorizzazione unica regionale (Aur), a seguito di una conferenza di servizi, dove confluiscono le diverse Pa; con la partecipazione anche della Sovrintendenza, nell’ipotesi di progetti di impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e nelle aree ad esse «contermini» (in quest’ultimo caso il parere non è vincolante: articolo 30 del Dl 77/2021). Qui si innesca il punto di scontro, se il privato impugna al Tar la valutazione negativa di compatibilità paesaggistica deducendone l’illegittimità.
Pur attenta a non ingerirsi in scelte di merito che appartengono al ministero della Cultura, la giurisprudenza soppesa la coerenza della motivazione con l’effettiva tutela dell’area, altrimenti deducendo uno sviamento dal potere conferito dalla legge, e quindi l’illegittimità dell’atto. Con esiti differenti a seconda del caso.
Così, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8545/2021 ha ritenuto legittimo il parere negativo alla realizzazione di quattro aerogeneratori per la «saturazione visiva» del paesaggio, mentre la nuova sentenza ha annullato il parere motivato sull’effetto «selva» perché in contrasto con caso analogo precedente. E la Sovrintendenza, nel rinnovare la motivazione, dovrà tenere conto di quanto indicato dal giudice. La sensibilità di questi, e prima ancora quella dell’amministrazione pubblica, si pone quindi come punto di equilibrio tra gli opposti interessi in gioco, alla continua ricerca di soluzioni che salvaguardino entrambi.