Enti strutturalmente deficitari, asili nido esclusi dagli indicatori per i controlli sulla copertura dei servizi a domanda individuale
La manovra ha modificato gli obblighi di copertura dei servizi a domanda individuale
Gli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale. La novità interviene grazie al comma 173 dell'articolo unico della legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021) che, modificando il secondo comma, lettera a), dell'articolo 243 del Tuel, fissa nuove regole per Comuni e Province strutturalmente deficitari. Sono tali gli enti locali che presentano valori deficitari per almeno la metà dei parametri della tabella approvata, per il triennio 2019/21, con il decreto del ministero dell'Interno 28 dicembre. La rilevazione deve essere effettuata con il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
Gli enti locali strutturalmente deficitari sono obbligati a coprire con i proventi tariffari e con i contributi finalizzati il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati di competenza, nella misura minima del 36 per cento. In considerazione della rilevanza sociale del servizio, i costi dei nidi venivano sino a oggi conteggiati al 50 per cento. Con la modifica in questione invece tali oneri sono esclusi totalmente. Gli enti strutturalmente deficitari sono altresì soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Inoltre il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto deve essere coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. Il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione, o la mancata trasmissione della relativa certificazione, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale. In caso di incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Infine, anche gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e quelli che non inviano tale atto alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine di legge sono soggetti, in via provvisoria e sino ad avvenuto adempimento,, ai suddetti controlli centrali. Stesse limitazioni sono infine previste nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.
Revisori, operazioni di estinzione anticipata di mutuo pregresso con nuova accensione
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel