Fisco e contabilità

Entrate, recupero somme sia al netto che al lordo delle ritenute

I chiarimenti dell'Agenzia a distanza di 1 anno dalla novità introdotta nel testo unico dal Decreto Rilancio

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di Consuelo Ziggiotto

La restituzione al datore di lavoro di somme indebitamente percepite dal lavoratore, può avvenire sia al "netto" degli oneri fiscali, che al "lordo" della ritenuta fiscale stabilita dall'articolo 10, lettera d-bis del Tuir, in questo ultimo caso rappresentandosi quale onere deducibile.

Arrivano i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2021, a distanza di 1 anno dalla novità introdotta nel testo unico delle imposte dal Decreto Rilancio, quella cioè riferita al trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di recupero da parte del datore di lavoro.

L'impianto normativo preesistente all'intervento del decreto rilancio, così come interpretato dalla stessa agenzia, prevedeva che le somme restituite al soggetto erogatore, se avevano concorso a formare il reddito in anni precedenti, avvenisse "al lordo" delle ritenute subite al momento della percezione. I chiarimenti erano già stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 326 del 1997 laddove aveva specificato che con tale onere deducibile, il contribuente recupera le imposte pagate al momento della percezione delle somme.

In altri termini, il lavoratore restituisce al datore di lavoro la somma decurtata dei soli contributi previdenziali, al lordo però delle ritenute fiscali applicate. Detto importo, rappresentandosi quale onere deducibile (articolo 10, comma 1, lettera d-bis del Tuir) è poi recuperato dal contribuente perché di fatto abbatte di pari importo l'imponibile fiscale dell'anno in cui le somme sono restituite. Un successivo intervento del legislatore (Articolo 1, comma 174, legge di Stabilità 2014) ha consentito da quel momento in avanti, di trasportare negli anni successivi eventuali importi non dedotti per incapienza del reddito dell'anno in cui le somme sono restituite.

Il decreto rilancio interviene e aggiunge un modus operandi, accogliendo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni in base al quale la restituzione deve riguardare le somme "effettivamentee" percepite dal contribuente, quelle cioè entrate a far parte della sua concreta disponibilità, leggasi il "netto" percepito. Ed è qui che l'Agenzia chiarisce, nella più recente circolare, la coesistenza delle due diverse formule, ad intendere che entrambe possono essere agite dal datore di lavoro nell'ambito di un recupero di un indebito oggettivo.

Le istruzioni dettagliano come determinare l'importo netto da restituire, (si sottrae dall'importo lordo la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito), come calcolare il credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta (pari al 30% stabili forfettariamente dal legislatore, da calcolarsi sull'importo netto restituito) e infine i tempi nell'utilizzo del credito di imposta.

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