Fisco e contabilità

Esente da bollo la convenzione del Comune con l'organizzazione di volontariato

É quanto affermato dall'agenzia delle entrate con la risposta all'interpello

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di Federico Gavioli

La convenzione tra il Comune e una organizzazione di volontariato non è soggetta all'imposta di bollo e di registro; è quanto affermato dall'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 22 dell'8 gennaio scorso.

Nel caso in esame un Comune ha presentato una istanza alle Entrate nella quale illustrava che a seguito di una legge regionale, sono state stabilite le modalità di accesso, da parte degli enti religiosi, ai contributi derivanti dalla destinazione dell'8 per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria, introitati dai Comuni.
Al riguardo, il Comune istante ha specificato che, per la destinazione dei contributi, l'ente religioso interessato è tenuto a sottoscrivere una convenzione con il Comune, nella quale è previsto che «tutte le spese, imposte e tasse per la stipula e la registrazione della convenzione saranno a carico dell'ente religioso». Nello specifico, l'ente religioso, registrato in agenzia delle Entrate come associazione religiosa senza scopo di lucro, riteneva di non dover versare l'imposta di bollo e di registro per la registrazione della convenzione per la destinazione del contributo assegnato dal Comune.

L'Agenzia ha evidenziato che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), con la risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni previste, ai fini dell'imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli enti del Terzo settore. É stato, altresì, chiarito che per le Onlus, per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, è stabilita l'applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018) di alcune disposizioni, previste dall'articolo 104, comma 1, del Dlgs 117/2017 . Tra queste, in particolare, l'articolo 82 del Codice concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali.

I tecnici delle Entrate hanno evidenziato che, con riferimento al quesito in materia di imposta di bollo, deve ritenersi che le istanze, le certificazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico posti in essere o richiesti dalle associazioni di volontariato, continuano a beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, in applicazione dell'articolo 82, comma 5, del Dlgs n. 117 del 2017.

Per quanto concerne, invece, la tassazione ai fini dell'imposta di registro, della convenzione oggetto del presente interpello, occorre evidenziare che l'articolo 82, comma 3, in sostanza, ha ripristinato, l'esenzione dall'imposta di registro già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall'articolo 8, comma 1, della preesistente legge 11 agosto 1991 n. 266.

Dalla lettura della normativa regionale di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che i contributi devono essere destinati alla realizzazione e/o alla manutenzione di edifici di culto ovvero all'acquisto di attrezzature fisse destinate ad attività di culto o alla professione religiosa.

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