Esercizio provvisorio, variazioni consentite per iscrivere finanziamenti per investimenti
La norma introdotta permette l'operazione transitoriamente (per il periodo 2021/2026)
La conversione del Dl 77/2021 sulla governance del Pnrr ha risolto, seppure transitoriamente (per il periodo 2021/2026), una rilevante problematica contabile con cui si sono scontrati tradizionalmente gli enti locali nella fase dell'esercizio provvisorio (e della gestione provvisoria).
A seguito della modifica normativa viene consentito - limitatamente al periodo indicato e senza una modifica esplicita del Tuel - agli enti locali di iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 e dall'allegato 4/2 annesso al Dlgs 118/2011.
In tale ipotesi, infatti, risultava piuttosto complessa la gestione di eventuali finanziamenti assegnati all'ente che, anche laddove non comportassero un'onerosità, non potevano essere iscritti correttamente a bilancio per il relativo utilizzo prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
Sono così superate, per alcune fattispecie, le limitazioni alla possibilità di adottare variazioni di bilancio nel periodo antecedente l'approvazione del bilancio di previsione, stabilite dall'articolo 163 del Tuel e dal principio contabile applicato n. 4/2, che hanno generato in precedenza non poche rigidità.
La disposizione consente le variazioni, tra l'altro, non solo per la fase dell'esercizio provvisorio ma anche per la fase della gestione provvisoria, in relazione a finanziamenti di "derivazione" statale ed europea, con una formulazione letterale che lascia – comunque – alcuni profili di incertezza.
Da una parte, infatti, sembra lasciare intendere che assuma rilievo l'origine delle risorse a prescindere dal soggetto che provvede a effettuarne materialmente l'erogazione mentre, dall'altra parte, esclude dalle fattispecie alcune ipotesi particolarmente ricorrenti e importanti per le amministrazioni locali (come, per esempio, contribuzioni finanziate direttamente dalla regione di appartenenza).
Nessuna modifica è stata apportata al regime delle competenze rispetto all'adozione delle variazioni di bilancio, con la conseguenza che occorre utilizzare le modalità consuete, così come nessuna novità è stata apportata al comma 3 dell'articolo 163 del Tuel, secondo il quale «nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza».
Pertanto, letteralmente, sembra possibile l'iscrizione degli stanziamenti (di entrata e di spesa) nell'ambito del bilancio, seppure nell'esercizio provvisorio, mentre non sembrerebbe possibile l'assunzione dei corrispondenti impegni, per la limitazione dell'impegnabilità alle fattispecie delle spese correnti, delle partite di giro, dei lavori pubblici di somma urgenza e degli altri interventi di somma urgenza.
Restano ferme, infine, le variazioni di bilancio già consentite nell'esercizio provvisorio, tanto se previste dall'articolo 163 del Tuel quanto se previste dal Principio contabile n. 4/2.
Le prime riguardano l'applicazione al bilancio quote vincolate o accantonate nel risultato di amministrazione e quelle consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate), il fondo pluriennale vincolato, la reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione.
Le seconde riguardano, per le spese, le variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli e, per le entrate, le variazioni agli stanziamenti compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.