Ferie del personale in scavalco di eccedenza, permessi orari «104» e organismo paritetico per l'innovazione: nuovi chiarimenti dell'Aran
Continua l'attività di aggiornamento dell'Agenzia sulla propria banca dati degli orientamenti applicativi
Continua l'attività di aggiornamento dell'Aran sulla propria banca dati degli orientamenti applicativi sul nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022.
Le tematiche affrontate sono tante e svariate: si passa dalle ferie per il personale in «scavalco di eccedenza», alla fruizione dei permessi orari per legge 104/1992, sino alle regole da seguire per la costituzione dell'organismo paritetico per l'innovazione.
Qualora l'ente locale (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, comunità montane o unioni di comuni) decidesse di reperire personale con la formula dello «scavalco di eccedenza», previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 311/2004 e opti per l'inquadramento della prestazione aggiuntiva con la formula del rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normo-economica da applicarsi è quella prevista nel contratto del comparto delle funzioni locali. Pertanto, le ferie verranno maturate in proporzione secondo la disciplina contenuta nell'articolo 38 del contratto del 16 novembre 2022. È questa la conclusione cui giunge l'Aran con il parere CFL214.
Per i tecnici di Via del Corso, in analogia con quanto previsto dal nuovo contratto per i permessi per particolari motivi personali o familiari (articolo 41) e per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche (articolo 44), è possibile consentire la fruizione dei permessi orari per l'assistenza a personale con disabilità grave (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) per frazioni di ora solo dopo la prima ora (parere CFL213).
Come si calcola la soglia dei 70 dipendenti che fa scattare l'obbligo di costituzione dell'organismo paritetico dell'innovazione? Si deve tenere conto della dotazione organica teorica o quella di fatto? Con il parere CFL216 viene chiarito che il criterio da utilizzare è quello della dotazione organica di fatto, calcolata con gli stessi criteri utilizzati per la compilazione delle tabelle 1 e 2 del conto annuale, come disciplinate dalle circolari della Ragioneria generale dello stato.
Il calcolo è il seguente. Il computo della consistenza di personale va effettuata al 31/12 di ciascun anno. Tale computo va effettuato sommando le unità di personale della tabella 1 del conto annuale (quindi il personale a tempo indeterminato, senza distinzione se a tempo parziale o pieno e con l'esclusione dei dirigenti, segretari comunali e personale contrattista) con le unità, in anni/persona, della tabella 2 (ma solo con riferimento al personale contratto a tempo determinato, di formazione e lavoro e di somministrazione).