Fondo contenzioso, il quadro degli aspetti procedurali
Il sistema armonizzato di contabilità degli enti territoriali per assicurare un equilibrio finanziario di lunga durata ha predisposto un apparato contabile che, prendendo in considerazione alcuni punti fermi della contabilità economica-patrimoniale, prevede l’imputazione e la valorizzazione di accantonamenti e di fondi con regole ben precise.
Queste “poste contabili” contribuiscono a mantenere nel corso degli anni un equilibrio tra le risorse disponibili e le spese necessarie non solo per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, ma anche – come detto - a garanzia degli equilibri di bilancio e del principio della prudenza e di sana gestione.
Tra i diversi accantonamenti, particolare attenzione deve essere riservata al “fondo contenzioso”. Difatti, su tale accantonamento, anche in virtù dello stato attuale dell’economia del nostro Paese, la Corte dei conti svolge una meticolosa attività di controllo.
L’allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.2, lettera h) del Dlgs 118/2011, detta i seguenti principi «nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi…..In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente…... L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».
A tale proposito la Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con deliberazione n. 27/2023/VSG dell’8 febbraio 2023 evidenzia «che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorata dall’Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l’ente e l’Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi».
L’accantonamento dovrà essere effettuato considerando la tipologia di causa:
- causa civile;
- causa tributaria;
- causa del lavoro;
- causa amministrativa;
- causa urbanistica
- altre cause.
La stessa Corte Regionale Emilia-Romagna evidenzia che «il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:
• il debito certo - indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
• la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
• la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
• la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero».
Particolare attenzione bisogna porre alle cause tributarie, questo perché in caso di ricorso in sede di commissione tributaria da parte del contribuente, l’Ente dovrà spostare l’accantonamento dal fondo crediti di dubbia esigibilità al fondo contenzioso, in quanto il rischio non sarà più dovuto al mancato pagamento ma alla possibile cancellazione della pretesa.
Sempre la sezione Regionale Controllo Emilia-Romagna della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 151/2023/VSG del 3 ottobre 2023 mette in evidenza che, «la lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell’Ente, il quale è tenuto a un’attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell’Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR».
Pertanto, oltre alla esposizione del fondo nel bilancio di previsione, con particolare riferimento all’esposizione in nota integrativa, e nel rendiconto della gestione, l’ente dovrà intervenire anche con singola delibera.
Per quanto detto, il compito dell’organo di controllo risulta alquanto impegnativo, difatti, la verifica non deve limitarsi ad un semplice giudizio valutativo, ma deve contenere una analisi puntuale dei singoli contenziosi in essere che sfociano in una attestazione con valore di certezza.
Per questo motivo, il revisore deve eseguire periodicamente un monitoraggio del fondo contenzioso, escludendo un controllo a campione. In virtù di ciò, si ritiene opportuno dotarsi di una apposita banca dati o comunque di un sistema di analisi e di stima delle controversie (Sez. Reg. Contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR/PARI).
A tale proposito sul sito ancrel.it è disponibile una tabella utilizzabile ai fini del monitoraggio del contenzioso.
(*) Presidente Ancrel Bologna
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