Fisco e contabilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità, approvazione del rendiconto e gestione economale: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Seppure il principio contabile stabilisca che spetta al Comune «individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione», questa scelta deve essere conforme ai postulati generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, previsti dal Dlgs n. 118/2011. L'accantonamento va, dunque, parametrato sulla base dell'andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di queste risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo.
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - DELIBERAZIONE N. 78/2022

TERMINE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
L'osservanza del termine di approvazione del rendiconto riveste grande rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, «atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni». Secondo la sezione delle Autonomie la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Inoltre, la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che «la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare l'unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale».
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - DELIBERAZIONE N. 79/2022

GESTIONE ECONOMALE
Il Collegio ha osservato che la vigenza del principio di inammissibilità dei pagamenti di spese economali in conto residui (con rilievi valevoli per quelli attivi e passivi) oggettivamente funzionale a inibire l'impiego di risorse economali per far fronte a spese riferite a esercizi finanziari precedenti deve essere letto alla luce degli immanenti principi di contabilità che regolano la spesa pubblica e, segnatamente, del principio della necessaria presenza di una dotazione finanziaria capiente che condiziona la legittima formalizzazione della spesa stessa e, in concreto, ne impedisce l'assunzione laddove il fondo da cui deve essere tratta sia incapiente. In altri termini, ciò che rileva in termini di stretta legittimità e che determina o meno il rischio di fare slittare sull'esercizio successivo una spesa per la quale non ci sia "cassa" sufficiente non è la circostanza che il pagamento sia effettuato a valere sull'esercizio finanziario successivo, quanto piuttosto che all'atto della formalizzazione della volontà di effettuare la spesa sussista la provvista sottostante – condizione determinante la regolarità dell'iter procedurale che condurrà al pagamento finale - verifica che solo in ipotesi di esito negativo incide sulle successive fasi dell'acquisto o della fornitura.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA SICILIA - SENTENZA N. 554/2022

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