Fondo decentrato, lavoro flessibile e risorse vincolate: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Fondo decentrato e avanzo vincolato
Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del Tuel, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione. Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal Ccnl. Il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette “stabili” (che si riproducono, anno per anno, in base al Ccnl) che quelle cosiddette “variabili” (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal Ccnl e non riproducibili l’anno successivo, se vengono a mancare).
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - Deliberazione n. 20/2024
Vincoli finanziari e lavoro flessibile
Con riferimento al limite di spesa posto dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, occorrendo garantire, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’articolo 36 del Dlgs n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento. Ferma restando questa possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 sono soltanto quelle espressamente previste dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 119/2024
Utilizzo in termini di cassa di entrate a destinazione vincolata
All’inizio di ciascun esercizio la giunta autorizza l’utilizzo di incassi vincolati, mentre nel corso della gestione l’ente è tenuto a tracciare i vincoli nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del Tuel. Il Tesoriere è così posto nella condizione di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata e, in caso di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del Tuel, provvede “automaticamente” all’utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall’ente. La ragione del limite dei tre dodicesimi, alla luce dei principi dell’ordinamento contabile, in particolare l’equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria, è quella di proporzionare il debito, che in caso di anticipazione l’ente ha con il tesoriere, mentre in caso di utilizzo di risorse vincolate ha con se stesso (dovendolo reintegrare al pari delle anticipazioni), al livello di autosufficienza finanziaria accertata nel penultimo esercizio. Ne deriva, andando oltre le sole evidenze attinenti agli aspetti amministrativo-contabili, che la ragione per cui, alla stregua dell’anticipazione di tesoreria, non ci sarebbe motivo di limitare l’utilizzo delle entrate vincolate con un criterio restrittivo nel calcolo del limite (ossia il calcolo senza il riferimento ai reintegri effettuati medio tempore), risiede nell’aspetto per cui l’ente è tenuto al rigoroso rispetto di quanto stabilito dal legislatore al comma 3, (secondo periodo), dell’articolo 195 del Tuel.
Sezione regionale di controllo della Sardegna - Deliberazione n. 190/2024