Funzione pubblica: rischio elusione per l'incarico di staff retribuito al segretario comunale in pensione
I chiarimenti in un parere dei tecnici di Palazzo Vidoni
Il Dipartimento della Funzione pubblica, nell'ambito dell'iniziativa «Pareri chiari, in chiaro», è ritornato a occuparsi di incarichi gratuiti conferiti a soggetti in pensione, regolati dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 (si veda Enti locali & Edilizia del 10 marzo 2021).
Con il parere protocollo Dfp-0018602-P-22/03/2021, i tecnici di palazzo Vidoni hanno affrontato la questione del conferimento di un incarico per gli «uffici di staff» degli enti locali - articolo 90 del d.lgs. 267/2000 - a un segretario comunale in pensione. Sottolineando il rischio di elusione delle norme.
Il parere
Un'amministrazione si è posta il dubbio circa la legittimità del conferimento di un incarico retribuito ad un ex segretario in quiescenza, per funzioni di capo di Gabinetto del Sindaco, in base all'articolo 90 del Tuel, con mansioni ascritte dal contratto nazionale all'interno della categoria C.
I tecnici di palazzo Vidoni, in primo luogo, hanno tracciato il quadro normativo su cui si poggia la disciplina degli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, così come regolati dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012.
In particolare, si rammenta come l'istituto preveda il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. Divieto che non è inteso in senso assoluto, stante la possibilità dell'attribuzione dell'incarico a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l'obbligo di inserire il limite temporale di durata massima di un anno, con preclusione della facoltà di proroga e di rinnovo.
In secondo luogo, viene analizzata la portata della norma contenuta nell'articolo 90 del Tuel. La disposizione, finalizzata alla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge, prevede che il personale sia assunto con contratto di tipo subordinato a tempo determinato.
Sulla materia del rapporto di lavoro in «staff» la giurisprudenza contabile ha affermato alcuni principi, tra cui la necessità che l'incaricato di questi uffici non svolga funzioni gestionali e che il rapporto di lavoro abbia natura necessariamente onerosa.
Nel quadro sopra delineato, si legge nel parere, per non incorrere in condotte elusive della norma, occorre analizzare in concreto il contenuto delle prestazioni oggetto d'incarico.
Tutto ciò premesso e ritornando al caso specifico oggetto del quesito, i tecnici di palazzo Vidoni ritengono che le funzioni assegnate al capo di Gabinetto del Sindaco sembrano configurare (almeno dalle informazioni fornite dall'ente), in concreto, l'esercizio di una vera e propria funzione direttiva e di coordinamento all'interno dell'ente (con particolare riferimento all'attribuzione del potere di elaborare atti programmatici). Conseguentemente la fattispecie– considerata l'attribuzione dell'incarico a un ex segretario comunale e valutato l'elevato profilo della prestazione professionale richiesta, non corrispondente alle mansioni di categoria C – sarebbe elusiva delle norme.
La nota ha per oggetto una richiesta di parere che non ha carattere generale e la risposta formulata è resa in termini di ausilio all'ente, lasciandogli così, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nell'esercizio delle sue funzioni gestionali, la definizione delle determinazioni da assumere in merito.