Appalti

Gare, il progettista indicato dall'impresa non può farsi prestare a sua volta i requisiti

Lo ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.13/2020 del 9 luglio

di Mauro Salerno

"Avvalimento" vietato per il professionista indicato dall'impresa costruttrice che non possiede in proprio i requisiti per progettare l'opera. Lo ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - con la pronuncia n. 13/2020 depositata il 9 luglio - mettendo fine a una disputa giurisprudenziale che durava da anni a colpi di sentenze dal segno diverso. Il principio fissato da Palazzo spada chiude una volta per tutte la porta alla possibilità che un progettista nominato da un costruttore, privo della qualificazione necessaria per progettare le opere, possa a sua volta risultare scoperto dei requisiti richiesti dal bando e ricorra a un altro soggetto (professionista o società di ingegneria) per colmare la lacuna, allungando così la catena delle responsabilità a discapito della capacità della stazione appaltante di mantenere un controllo saldo sulla realizzazione dell'opera.

A far scattare la questione il ricorso presentato da un'impresa che aveva contestato l'aggiudicazione di un lavoro pubblico (realizzazione di una centrale a biomasse) giudicandolo viziato proprio in ragione dell'avvalimento dei requisiti innescato dal progettista incaricato, che per coprire i requisiti richiesti dal bando (di cui era sprovvisto nonostante la nomina da parte dell'impresa serviva proprio a garantirne la capacità progettuale) aveva deciso di fare leva su una società di ingegneria.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo il comportamento del progettista. Per i giudici non è possibile qualificare un professionista - che partecipa alla gara in qualità di progettista incaricato - alla stregua di un qualunque operatore economico e consentirgli di ricorrere all'avvilimento, come pure si ricavava da una parte delle giurisprudenza passata perchè non è "un operatore economico nel senso voluto dalla disciplina dei contratti pubblici". " La posizione giuridica del progettista indicato dall'impresa che ha formulato l'offerta - si legge nella sentenza - è quella di un prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l'offerta.
Rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità".

Non solo. La sentenza giudica l'aggiudicazione illegittima anche per altri motivi. Il primo e più importante è che la sua posizione di progettista esterno al gruppo chiamato a realizzare l'opera fa sì che "che questi assume un rilievo tale per cui deve possedere in proprio i requisiti richiesti per eseguire la prestazione professionale e, per altra via, gli è anche preclusa la possibilità di sopperire ad eventuali lacune utilizzando i requisiti posseduti da altro professionista, singolo o associato, come avvenuto nel caso di specie". In questi casi, conclude l'Adunanza plenaria di Palazzo spada, il progettista indicato deve possedere in proprio i requisiti. "Questa - si legge nella sentenza - è in genere la regola nel caso di incarico professionale, non avendo molto senso indicare un professionista sprovvisto dei requisiti, dato il carattere normalmente fiduciario del rapporto tra il committente e il professionista stesso. Ciò è tanto più necessario per il procedimento dell'evidenza pubblica, nel quale occorre garantire l'amministrazione circa l'affidabilità dell'appaltatore nella sua struttura complessiva anche in vista dell'esecuzione dell'opera progettata".

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