Gestione economale, cronoprogramma e anticipazione di liquidità: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Peculiarità gestione economale
Sul piano contabile, mentre l’ordinario procedimento di spesa inizia con l’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio, la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio), che viene poi “ratificato” dal responsabile del servizio finanziario, con l’imputazione al bilancio e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni provvedano, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute e indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime. La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche – Sentenza n. 29/2024
Cronoprogramma
Il cronoprogramma è uno strumento importante per equilibrare la diacronia tra acquisizione di risorse e il relativo impiego che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. La componente temporale costituisce l’elemento determinante per l’efficacia del ciclo programmatico e trova uno strumento di monitoraggio nell’istituto del Fondo pluriennale vincolato (Fpv), il quale viene costituito sull’intero quadro economico all’atto dell’avvio della fase di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l’obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione, al fine di poter confermare nel rendiconto dell’esercizio successivo le risorse nel Fpv evitando di far confluire le somme in economia, con l’obbligo di iniziare nuovamente il ciclo. In pratica, pur con i complessi tecnicismi che caratterizzano il fondo pluriennale vincolato, le regole contabili contengono strumenti in grado di accompagnare l’intero ciclo dell’investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo) monitorando il rispetto del cronoprogramma, e fornendo indicazioni utili in chiave di controllo strategico e sulla performance e per l’attivazione di misure correttive.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo – Deliberazione n. 75/2024
Anticipazione di liquidità
Con l’anticipazione di liquidità si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie a onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie. Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico a quello originario, ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare, progressivamente, la cassa con la competenza. Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell’anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente “sterilizzati” per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo a iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge. Gli stessi oneri relativi al rimborso della quota capitale dell’anticipazione non potranno trovare copertura nell’anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio per non incorrere nel divieto di indebitamento previsto dall’articolo 119, comma 6, della Costituzione o nella violazione degli equilibri del bilancio garantiti dall’articolo 81 della Costituzione.
Sezione regionale di controllo della Basilicata – Deliberazione n. 19/2024