Gestione di tesoreria, Fondo crediti dubbia esigibilità e risultato d'amministrazione: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo<br/>
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Gestione tesoreria
Nel periodo considerato si è consolidato un rapporto contrattuale di fatto, ossia una relazione giuridica dal contenuto astrattamente corrispondente alla fattispecie contrattuale tipica (convenzione di tesoreria), ma priva della fonte negoziale. Tale rapporto risulta inidoneo a legittimare l'eventuale addebito al Comune degli oneri per competenze non dovute o per interessi passivi relativi all'anticipazione di tesoreria in violazione dell'articolo 1284, comma 3, del codice civile. In tali casi, si evidenzierebbe un motivo ostativo all'approvazione dei conti giudiziali in parola, per l'accertamento di un debito del tesoriere, nei confronti del Comune, avente per oggetto la restituzione delle somme addebitate, senza un valido titolo giuridico, nell'ambito del rapporto di tesoreria. L'addebito al Comune degli oneri derivanti dal tasso di interesse applicato sulle anticipazioni di tesoreria, nella misura in cui dagli estratti conto versati in atti si rivela superiore al saggio legale, integra partite contabili irregolari, che non possano essere riconosciute a "discarico" della banca tesoriera perché non pattuiti in una convenzione di tesoreria, che avrebbe rappresentato l'unica legittima fonte di disciplina del rapporto.
Sezione giurisdizionale regionale del Molise - Sentenza n. 48/2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde)
La Sezione ha più volte specificato che gli accantonamenti al Fcde conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il Fcde cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente. L'organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui all'articolo 239 del Tuel, comma 1, lettera a), è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del Fcde, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di formazione dei residui attivi che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all'articolo 18-bis del Dlgs 118/2011.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 107/2023
Risultato di amministrazione ed equilibri
Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio. Oltre che nelle previsioni degli artt. 186 e 187 del Tuel, esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del Tuel: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 106/2023
Effetti del decreto correttivo dell’attuazione della delega fiscale per gli enti locali
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel