Appalti

Giustificazioni dell'offerta in ritardo, con la verifica di congruità a documentazione acquisita non si può escludere dalla gara

Così ha stabilito il Tar Calabria, sezione di Catanzaro, in relazione a un appalto di lavori

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di Stefano Usai

La ritarda produzione delle giustificazioni dell'offerta non può determinare l'esclusione dell'operatore economico se la commissione di gara si riunisce in un momento successivo e disponga, quindi, di tutta la documentazione richiesta. É questa la decisione del Tar Calabria, Catanzaro, sezione I, n. 1801/2022.

Il caso
Nel caso di specie, in relazione a un appalto di lavori, la stazione appaltante ha invitato sia il primo, sia il secondo graduato a produrre le giustificazioni entro un termine perentorio. La ricorrente (seconda graduata) produceva le giustificazioni in ritardo rispetto alla richiesta e veniva esclusa dalla procedura di gara.
L'aspetto, però, di rilievo, sui si è focalizzato l'intervento del giudice, è che la commissione di gara (si trattava di appalto da aggiudicarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa) procedeva con l'escussione/controllo delle giustificazioni in un momento successivo alla produzione (sia pur tardiva nel caso del ricorrente) delle giustificazioni. Per effetto di quanto, ben avrebbe potuto - la commissione di gara - anche verificare la documentazione pur prodotta in ritardo rispetto ai termini fissati dalla stazione appaltante.

La sentenza
Dalla sentenza, infatti, emerge che per giurisprudenza costante «la tardiva produzione delle giustificazioni inerenti all'anomalia dell'offerta non può determinare di per sé solo l'esclusione dell'operatore economico» caso in cui - come quello di specie - la verifica dei documenti da parte della commissione di gara «sia stata comunque eseguita successivamente all'acquisizione della documentazione (ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I-quater, 18 maggio 2018, n. 5534)». In pratica, quando la commissione di gara si è riunita, per la verifica di congruità, evidentemente aveva la piena disponibilità dei vari giustificativi dell'offerta. Il giudice ha quindi statuito l'illegittimità del provvedimento di esclusione e la stessa illegittimità della determinazione di aggiudicazione stante il fatto, sempre su censura della ricorrente, che l'aggiudicataria non disponeva dei requisiti speciali richiesti e non risultava aver espletato il sopralluogo considerato obbligatorio dalla legge di gara.
Sul sopralluogo, il giudice ne rammenta il carattere - nel caso in cui, come per i lavori, sia obbligatorio -, «di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara». In questi casi il sopralluogo ha realmente natura sostanziale, «e non meramente formale» visto che consente ai partecipanti alla gara di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto (Tar Calabria, Catanzaro, Sezione. I, n. 258/2019; Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2800/2016).

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