Personale

Gli atti di inquadramento hanno contenuto autoritativo e generano posizioni di interesse legittimo

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di Gianni La Banca

Il provvedimento autoritativo di inquadramento del pubblico dipendente delinea in maniera immutabile la qualificazione professionale, le mansioni correlate ed il conseguente trattamento economico del dipendente stesso, che è titolare, a fronte di tale potestà organizzatoria, di una posizione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 175 del 9 gennaio 2020.

Il fatto
Con ricorso successivamente integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma, alcuni professori chiedevano il risarcimento dei danni patiti per effetto dell’illegittimo silenzio-rifiuto opposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla loro richiesta di immediata assunzione a seguito del superamento del concorso per soli titoli, previsto dalla legge n. 417 del 1989, ai fini dell’assunzione nei conservatori di musica.
Il diritto del docente nascerebbe, secondo i professori, dalle disposizioni della legge n. 417 del 1989 e dal conseguente rapporto contrattuale con l’amministrazione e non dall’annullamento di uno specifico atto amministrativo: di conseguenza, il diritto soggettivo dell’interessato ad essere immesso in ruolo sussiste indipendentemente dall’esistenza di un giudicato di annullamento di eventuali atti dell’amministrazione posti in essere in sua violazione.

Inquadramento e interesse legittimo
Gli atti di inquadramento hanno contenuto autoritativo, a fronte dei quali non è minimamente configurabile una posizione di diritto soggettivo, di guisa che nei confronti degli stessi è possibile unicamente una contestazione giudiziale nella forma dell’impugnativa.
Con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumano illegittimamente incidenti su tali posizioni.
Il provvedimento autoritativo d’inquadramento del pubblico dipendente, con cui la Pubblica amministrazione, in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la sua posizione giuridica e funzionale nell’ambito dell’apparato amministrativo, delinea in maniera precisa, indefettibile e immutabile la qualificazione professionale, le mansioni correlate ed il conseguente trattamento economico del dipendente stesso.
Ne consegue, posto che la revisione del disposto inquadramento divenuto inoppugnabile rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione pur sempre nell’ambito delle disposizioni di legge, che non è ammissibile un’azione del dipendente volta ad ottenere un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta come azione di annullamento contro il provvedimento attributivo della qualifica.

Le mansioni superiori
Allo stesso modo, non è ammissibile un'azione di accertamento della spettanza di una qualifica superiore per le mansioni di fatto svolte, in quanto il dipendente è titolare, a fronte della potestà organizzatoria, di una posizione di interesse legittimo, non suscettibile di una domanda di accertamento elusiva del termine di decadenza.
Non consentono di configurare la diversa natura delle posizioni giuridiche azionate sia il fatto che la procedura concorsuale si sia svolta in applicazione della legge n. 417 del 1989 sia le precedenti statuizioni del giudice amministrativo.
Sotto il primo profilo, la legge generale non interferisce nella potestà dell’amministrazione ai fini dell’inquadramento dei suoi dipendenti configurando posizioni di diritto soggettivo, tant’è che l’assunzione è subordinata al superamento di una procedura concorsuale sia pure per soli titoli; sotto il secondo profilo, le pronunce non rilevano ai fini di cui si discute se si sono limitate a dichiarare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere, ma non hanno anche accertato la reale sussistenza o fondatezza della posizione giuridica pretesa.

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