Fisco e contabilità

I lavori di somma urgenza devono sempre essere approvati dal consiglio anche in ratifica

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di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la Deliberazione n. 5/2020/PAR, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, ha evaso una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della Legge n. 131/2003, relativa a lavori di somma urgenza disposti e pagati con semplice determina, senza predisporre l'atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000.

Il quesito
In particolare, il comune istante ha chiesto di sapere se, nonostante l'obbligazione fosse stata già estinta dal responsabile dell'area finanziaria con propria determina, fosse, comunque, necessario adottare una formale delibera consiliare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dall'effettuazione di detti lavori, anche dopo il loro pagamento.

Le considerazioni della Corte
La Corte, anzitutto, ha richiamato la recente giurisprudenza della Sezione delle autonomie, la quale ha chiarito come, ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’articolo 194 comma 1, del Tuel, ed il reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell’articolo 194, comma 2, del Tuel, a condizione che le relative coperture, richieste dall’articolo 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l’adozione delle conseguenti misure di ripiano.
A livello normativo, sotto la vigenza del nuovo codice degli appalti, è sempre obbligatorio riconoscere come debiti fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi. Laddove, tuttavia, si verifichi la violazione della procedura prescritta per l’assunzione di obbligazioni in somma urgenza, troverà applicazione la conseguenza secondo la quale il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente. La Corte, quindi ha ritenuto che sia sempre necessario adottare una delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio originati dall’effettuazione di lavori di somma urgenza per i quali non si sia rigorosamente rispettata la tempistica e tutte le condizioni procedimentali scaturenti dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 163, Dlgs 50/2016 e 191, Dlgs 267/2000. Secondo la magistratura contabile il rinvio alle modalità previste dall’aricolo 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non riveste solo una valenza procedimentale, bensì anche sostanziale.
Laddove, invece, l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all’articolo 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo; in tal caso, l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta.
Tale modalità procedurale derogatoria, rispetto all’ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all’intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile: pertanto, laddove non solo l’attività gestionale ma l’intero procedimento si sia mantenuta entro l’alveo temporale segnato dalla legge non v’è ragione che giustifichi la decurtazione dell’utile d’impresa. Laddove, invece, sia intervenuta una qualche violazione della normativa di riferimento tanto sotto il profilo procedurale che temporale, il rimando non può che essere riferibile alla disciplina sostanziale recata dall’articolo 194, lett. e) con la conseguenza che , in tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione, mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento dell’opus, fatti salvi i conseguenti profili di responsabilità.
Ovvia considerazione finale e di corollario è che la normativa di riferimento è chiaramente speciale e non interpretabile estensivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti.

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