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I «poteri d'ordine» dell'Anac non hanno natura sanzionatoria ma di moral suasion

L'Anac non ha il potere di annullare gli atti dell'ente che violano le misure di contrasto alla corruzione

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di Pietro Alessio Palumbo

Il fatto che l'Anac non sia stata investita dal legislatore di un potere sostitutivo quanto all'adozione degli atti necessari alla corretta attuazione dei piani anticorruzione, delle regole sulla trasparenza, della rimozione degli atti e comportamenti contrastanti con i citati piani e regole, suggerisce che il "potere d'ordine" dell'Autorità nazionale anticorruzione in effetti non abbia alcuna natura vincolante. Ed è soltanto funzionale a "sollecitare" gli organi istituzionalmente deputati all'adozione di questi provvedimenti. Sulla base della considerazione che, nei fatti, non sono riconosciuti all'Anac poteri d'ordine vincolanti neppure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8336/2021, ha escluso che i poteri in parola possano tradursi in pareri, valutazioni o veri e propri comandi coercitivi per le Pa.

Il potere d'ordine attribuito all'Anac è quindi stato concepito dal legislatore quale forma di "moral suasion"; che non priva le singole Pa della competenza a decidere autonomamente, se, ed in che limiti, sia necessario adottare nuovi atti o rimuoverne di precedenti; al fine di adeguare l'ordinamento interno alle indicazioni dei piani anticorruzione e delle norme sulla trasparenza. E la pubblicità che l'Anac riserva ai propri provvedimenti d'ordine costituisce una "sanzione reputazionale" che serve a stimolare il controllo sociale dei cittadini.

Il sistema disegnato nella legge anticorruzione si fonda innanzitutto sulla individuazione nelle Pa dei settori di attività esposte al rischio di corruzione e sulla individuazione delle relative misure di contrasto e di prevenzione. A cura dell'Anac viene predisposto il Piano nazionale anticorruzione che costituisce "atto di indirizzo" per ogni Pa.

Specularmente ogni Pa approva il piano di prevenzione della corruzione nel quale fornisce una valutazione del livello di esposizione dei propri uffici al rischio di corruzione; indicando gli interventi organizzativi di contrasto al rischio. L'Anac esercita quindi vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pa; potendo mettere in campo anche facoltà ispettive: chiedendo notizie, informazioni, atti; ammonendo l'adozione di provvedimenti adeguati alle vigenti disposizioni o la rimozione dei comportamenti inappropriati.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, l'Anac non ha alcun potere di annullare gli atti adottati dall'ente in violazione delle misure di contrasto alla corruzione. Dopo aver raccolto le informazioni del caso, l'authority può esclusivamente "ordinare" l'adozione dei provvedimenti che essa ritenga necessari per la corretta attuazione dei piani anticorruzione e per la trasparenza; oppure la rimozione degli atti e dei comportamenti contrastanti con i predetti indirizzi. E ciò nell'esercizio di un potere che non può che essere diretto verso gli organi cui spetta, ordinariamente, la competenza ad adottare gli atti oggetto del "richiamo" in argomento.

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