Appalti

Idrico, incognita consumi sulla prescrizione breve

Alla Cassazione la richiesta di chiarire se oltre alla fattura rileva la data dell’erogazione

di Stefano Pozzoli

Il tema della «prescrizione breve» continua a sollecitare dubbi e contenziosi. Questa volta è un Giudice di pace di Caserta a chiedere alla Corte di cassazione la soluzione di una questione pregiudiziale, in relazione a un procedimento civile pendente.

La richiesta di intervento nomofilattico riguarda il regime giuridico della prescrizione sui corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati prima del 1° gennaio 2020, poiché la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, commi da 4 a 10) ha stabilito la prescrizione biennale solo a partire dalle fatture con scadenze successive.

Il dubbio che solleva il Giudice di pace è se la prescrizione biennale si applichi solo quando i consumi, e non la bolletta, siano da collocare prima della data di cui si parla.

La Corte di Cassazione, con sentenza 9126/2023, precisa che la disposizione transitoria si riferisce alla data di scadenza del pagamento delle fatture e non all’erogazione o all’effettuazione dei consumi, statuendo così in modo chiaro e definitivo l’evento temporalmente rilevante ai fini della prescrizione.

È bene ricordare, al di là della risolta incertezza giuridica, che il gestore ha l’obbligo di fornire agli utenti un’adeguata informativa sull’esistenza della disciplina e sulla possibilità di eccepire la «prescrizione breve» biennale, sia sul proprio sito internet sia nella fattura recante importi riferiti a consumi risalenti a oltre due anni prima.

La questione della prescrizione breve e degli adempimenti conseguenti ha suscitato non pochi problemi a enti locali e società, soprattutto se poco organizzati sotto il profilo amministrativo e della capacità di riscossione.

L’Autorità garante della concorrenza è più volte intervenuta in materia di pratiche commerciali scorrette, sanzionando comuni e aziende. Ultimo provvedimento in proposito è il n. 30615, nei confronti di un piccolo Comune del Sannio. L’Autorità ha accertato l’ennesimo caso di inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico, nonché il rigetto delle istanze e dei reclami degli utenti intesi a eccepire la prescrizione con motivazioni non in linea con la disciplina legislativa e regolatoria dell'istituto.

Al Comune non solo è stata in precedenza comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10mila euro ma, a fronte della inerzia dell'ente, l'Autorità ha deciso di avviare un procedimento volto all'irrogazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 10.000.000 euro, come previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo).

In tutta sincerità, non si comprendono le ragioni per cui il legislatore abbia introdotto un regime di prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, tanto più essendo note le difficoltà di riscossione che affliggono gli enti locali in tanta parte del Paese.

Il dato di fatto, comunque, è che le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le sanzioni che l'Agcm e l'Autorità nazionale di regolazione per energia reti e ambiente applicano in caso di mancato allineamento alle disposizioni in materia, rendono sempre più necessario creare realtà industriali di dimensioni adeguate per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Bene dunque che il Governo Draghi prima e quello Meloni poi si siano mossi con determinazione per arrivare a delle gestioni di ambito territoriale ottimale nel SII, visto che la sua eccessiva frammentazione rappresenta la prima ragione della debolezza strutturale del settore. Sarebbe importante, però, che ci si muova con analoga decisione anche per stimolare le aziende ed i comuni ad avviarsi a risolvere il tema della morosità, che rappresenta, non solo nel SII, una delle più rilevanti problematiche di tanta parte del territorio.

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