Personale

Il blocco triennale degli stipendi vale anche per i dipendenti delle società pubbliche

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di Andrea Alberto Moramarco

Il blocco triennale degli stipendi dei dipendenti pubblici, previsto dal Dl 78/2010, si applica anche ai dirigenti dell'Anas e ai dipendenti di tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istat. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 6264, depositata ieri.

La vicenda
Oggetto della decisione è l'esatta determinazione del trattamento retributivo da corrispondere ad alcuni dirigenti dell'Anas, a seguito del «congelamento degli scatti di anzianità» disposto dall'ente per il triennio 2011/2013 in applicazione delle indicazioni fornite dalla circolare Mef n. 40/2010, interpretativa dell'articolo 9, commi 1 e 21, del Dl 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). In sostanza, la disposizione del comma 9 prevedeva il blocco triennale delle progressioni automatiche per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui al Dlgs 165/2011 (Testo unico sul pubblico impiego) - che non ricomprendeva l'Anas - mentre la circolare ministeriale estendeva il blocco anche al personale degli enti di cui all'elenco Istat comprensivo delle «amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione» - tra cui rientrava anche l'Anas – che non potevano superare il trattamento spettante per l'anno 2010.
La questione è stata risolta dai giudici di merito in favore dei dirigenti, in quanto le due previsioni dovevano considerarsi «disomogenee»: quella del comma 1 introduceva un tetto di spesa ordinaria; quella del comma 21 prevedeva un blocco delle progressioni automatiche di stipendio. Per l'Anas, l'Istat e il Mef, invece, la lettura delle disposizioni normative - inserite tra l'altro nello stesso articolo - non poteva che essere coordinata: entrambe erano «indirizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica», essendo le due misure l'una funzionale all'altra.

L'interpretazione sistematica delle norme
La Cassazione ha accolto il ricorso delle amministrazioni sottolineando la necessità di fornire un'interpretazione sistematica delle disposizioni dell'articolo 9 del Dl 78/2010. Dopo aver rimarcato la natura pubblicistica dell'Anas nonostante la veste di società per azioni, nonché evidenziato l'importanza della funzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della finanza pubblica, la Corte ha affermato che il congelamento degli scatti stipendiali per i dirigenti dell'Anas si giustifica alla luce della ratio dell'intero provvedimento legislativo, il quale è indirizzato «al contenimento e alla realizzazione della spesa pubblica», ovvero al «pubblico interesse al risparmio nella spesa pubblica». Pertanto, i commi 1 e 21 dell'articolo 9 del Dl 78/2010 vanno letti congiuntamente con la conseguenza che il divieto di incremento stipendiale per il triennio 2011-2013 si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat.

La sentenza della Corte di cassazione n. 6264/2019

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