Personale

Il dipendente che vince un concorso da docente ha diritto a conservare il posto durante il periodo di prova per un anno scolastico

Per i tecnici di Via del Corso, la soluzione va ricercata all'interno delle norme contrattuali del comparto scuola

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il dipendente di un ente locale vincitore di un concorso per docente nel comparto della scuola ha diritto alla conservazione del posto presso l'ente locale di appartenenza per l'intero periodo di prova, che, nel comparto della scuola, ha la durata di un anno scolastico.

È questa la conclusione cui giunge l'Aran con il parere CFL137, dalla quale, peraltro, è possibile ottenere preziose informazioni sull'istituto in generale.

Con l'articolo 20, comma 10, il contratto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ha introdotto nella disciplina del periodo di prova la condizione di «reciprocità».

La disposizione ha meglio precisato la disciplina della conservazione del posto in caso di effettuazione del periodo di prova presso altro ente pubblico in caso di vincita di concorso, stabilendo che tale possibilità non si applica ai dipendenti che ancora non hanno completato il periodo di prova nell'ente di appartenenza e che comunque la conservazione del posto, in questa ipotesi, è pari alla sola durata formalmente prevista dalla contrattazione collettiva dell'amministrazione di destinazione.

Come comportarsi nel caso in cui un dipendente sia vincitore di concorso come docente nel comparto della scuola? Quale è il periodo massimo di conservazione del posto che il dipendente può vantare in tale ipotesi?

Sia l'ultimo contratto nazionale della scuola (del 19 aprile 2018) sia la previgente disciplina contrattuale, non hanno previsto una specifica regolamentazione per il personale docente del periodo di prova, a differenza, invece, del personale Ata (articolo 30 del citato contratto). Periodo che trova la sua disciplina in fonti legislative e ministeriali.

Tuttavia, rilevano i tecnici di Via del Corso, la soluzione deve essere ricercata all'interno delle norme contrattuali del comparto scuola.

In particolare, l'articolo 18, comma 3, del contratto della scuola del 29 novembre 2007, norma a oggi, pienamente in vigore dispone, infatti che il dipendente è, inoltre, collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Ne consegue che il dipendente di un ente locale vincitore di un concorso per docente nel comparto della scuola ha diritto alla conservazione del posto presso l'ente locale di appartenenza per l'intero periodo di prova che, nel comparto della scuola, ha la durata di un anno scolastico.

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