Fisco e contabilità

Il fondo rischi contenzioso va creato solo se il rischio è probabile

Ultimi giorni per trasmettere il questionario alla Corte dei conti tramite l'applicativo Con.Te

di Daniela Ghiandoni e Vito A. Bonanno

La compilazione del nuovo questionario sugli oneri da contenzioso, da trasmettere alla Corte dei conti tramite l'applicativo Con.Te entro il prossimo 8 marzo, sta creando preoccupazioni negli enti locali per la tenuta dei bilanci a causa dell'interpretazione assai restrittiva delle sezioni regionali della Corte dei conti sulla misura degli accantonamenti in presenza di contenziosi pendenti.

In assenza di puntuali indicazioni da parte del principio contabile finanziario sui criteri di stima del rischio di soccombenza, le pronunce della magistratura contabile e lo stesso questionario (quesito n. 2) fanno, rinvio agli standard nazionali e internazionali (OIC 31 e IAS 37). Tali standard, tuttavia, prevedono l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di passività stimate come probabili, cioè il cui rischio di avveramento sia considerato verosimile e non anche nelle ipotesi di rischi stimati solo possibili. In tale seconda ipotesi, gli standard internazionali prevedono esclusivamente un obbligo di indicazione del contenzioso nella nota integrativa.

Le più recenti pronunce di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Campania n. 125/2019, Lazio n. 112/2020, Trentino Alto-Adige n. 57/2019, Basilicata n. 1/2021) prevedono, un obbligo di accantonamento anche a fronte di passività stimate solo possibili, con un «range di accantonamento che oscilla tra un massimo del 49% ed un minimo del 10%», coefficiente che scende al di sotto del 10% se l'evento è considerato "remoto", per il quale gli standard escludono addirittura qualunque obbligo di accantonamento e di informazione.

Il principio contabile 4/2, al paragrafo 5.2. lettera h), d'altro canto, inoltre, prevede che gli enti siano tenuti ad accantonare risorse al fondo rischi solo in presenza di sentenze di condanna non definitive e non esecutive e nel caso di contenziosi pendenti in cui l'ente abbia «significative probabilità di soccombere».

Il principio contabile, in effetti, in ossequio al postulato generale della prudenza, dispone un obbligo di accantonamento al fondo rischi solo nelle ipotesi in cui l'evento rischioso (condanna in giudizio al pagamento di somme di denaro) sia valutato significativamente probabile, al fine di evitare accantonamenti di risorse prelevate dai cittadini mediante la leva fiscale sottraendole ai servizi a fronte di obbligazioni di pagamento incerte e non significativamente probabili. Sotto questo profilo, merita di essere segnalato un recente orientamento della Corte dei conti della Liguria (delibere n.71/2020 e 108/2020) che, avendo accertato l'assenza di accantonamento sul risultato di amministrazione, ha rimarcato che «se in occasione dell'approvazione del rendiconto 2017 il contenzioso era ancora pendente ( potendo, eventualmente, legittimare una valutazione di assenza di significative probabilità di soccombere) attualmente, a seguito di una sentenza pur non definitiva l'obbligo di accantonamento risulta imposto dal principio contabile».

Va, comunque, tenuto presente che i richiamati standard nazionali e internazionali sono inerenti la gestione di una contabilità economico-patrimoniale che, come noto, ha l'esigenza di rilevare le modifiche al Patrimonio netto che i fatti di gestione possono o potrebbero produrre in un determinato esercizio, oltre a determinare l'utile di esercizio sul quale applicare la tassazione. La contabilità finanziaria è, invece, diretta a dimostrare le modalità di effettivo utilizzo delle risorse prelevate dai cittadini e, quindi, mal si concilia con accantonamenti, anche di rilevante entità, che potrebbero rimanere inutilizzati per anni (postulato della prudenza). E, del resto, gli articoli 193 e 194 del Tuel contemplano la possibilità, previo accordo scritto con i creditori, di rateizzare nel triennio un debito che nasce da un provvedimento giurisdizionale di condanna, per cui anche i rischi stimati ben possono avere copertura negli anni successivi e non già necessariamente nell'esercizio di avvio del contenzioso.

Sotto tale profilo, sarebbero auspicabili un chiarimento nomofilattico della Corte coerente con la ratio del principio contabile che fa espresso riferimento alla «probabilità significativa» di soccombenza e un intervento normativo finalizzato all'adeguamento dello stesso principio e delle regole di gestione contabile del rischio contenzioso, conciliando la finalità di tutela dell'equilibrio finanziario dinamico con la natura dei bilanci pubblici e il loro carattere essenzialmente finanziario e non puramente economico. Andrebbero tutelati, inoltre, anche gli enti in disavanzo o in crisi di liquidità, i quali potrebbero non poter utilizzare gli accantonamenti del fondo rischi per l'operare dei noti vincoli in materia (si veda in proposito NT Plus Enti locali & Edilizia del 22 febbraio).

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