Il perfezionamento della notifica a mezzo posta è sanato dal ritiro del piego
Nel caso in cui il destinatario o la persona da lui delegata abbiano ritirato il piego presso l'ufficio postale, ciò implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile.
È questo il principio di diritto cristallizzato nella sentenza n. 26287/2019, col quale la Corte di cassazione ha analizzato e risolto il quesito, secondo il quale, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta, ai sensi dell'articolo 149 del codice di procedura civile, ove non venga prodotto l'avviso di ricevimento dell'atto, possa costituirne valido succedaneo l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.
Ebbene, la corposa giurisprudenza che si è pronunciata in tema di notificazioni, non ha mai preso in considerazione, l'ipotesi in cui, pur non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento, vi sia prova che il destinatario abbia ritirato l'atto giudiziario presso l'ufficio postale ove era depositato, come previsto dall'articolo 149 del codice di procedura civile.
Il caso
Una società ha sostenuto di non aver ricevuto la notificazione dell'atto di citazione, con conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado.
La Corte di appello ha rilevato che l'ufficiale giudiziario aveva proceduto a notificare l'atto di citazione a mezzo posta, così come risultava dalla relata di notificazione in calce all'atto, a questo fine veniva prodotta la ricevuta attestante la spedizione del plico raccomandato unitariamente all'atto di citazione, mancante però dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario.
La controparte ha sostenuto che era stata, comunque, ricevuta la comunicazione di avvenuto deposito (Cad) prevista dall'articolo 8 legge 890/1982, in caso di assenza temporanea del destinatario, rifiuto o mancanza dei soggetti deputati a ricevere la notifica.
Il perfezionamento della notificazione
Nella notifica tramite posta la giurisprudenza ha ritenuto che il perfezionamento non si esaurisca nella spedizione dell'atto, ma si perfezioni nella consegna del relativo plico al destinatario.
Difatti, è l'avviso di ricevimento prescritto dell'articolo 149 del codice di procedura civile l'unico documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia ancora l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita, tanto da determinare nella mancata produzione dell'avviso di ricevimento non la mera nullità, bensì la patologia più grave della inesistenza.
Il principio del raggiungimento dello scopo
La Cassazione ha ritenuto che vi siano svariate ragioni per equiparare il ritiro del plico presso l'ufficio postale alla produzione dell'avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione.
Primariamente, ha trovato applicazione, il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156, comma 3 del codice di procedura civile, poiché il destinatario ha ricevuto l'atto giudiziario, avendolo ritirato presso l'ufficio postale.
Al ritiro del piego si presuppone, inoltre, quale condizione necessaria il rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso immesso in cassetta in occasione dell'accesso dell'agente postale o, quantomeno, il ricevimento del Cad, essendo possibile per il destinatario, recarsi all'ufficio postale solo in presenza di uno di questi due documenti per ritirare la raccomandata.
Per di più, si è superato l'ostacolo di ritenere solo l'avviso di ricevimento unico elemento documentativo dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta, nel caso in cui il plico sia effettivamente ricevuto dal destinatario o da una delle persone indicate dall'articolo 7 della legge 890/1982.
Difatti, questa argomentazione, perde rilevanza in caso di temporanea assenza del destinatario o di rifiuto, da parte delle persone abilitate a ricevere il plico, in quanto in questi casi l'avviso di ricevimento non è sufficiente al perfezionamento del procedimento, rappresentato, invece, dalla spedizione della Cad o dal ritiro del plico presso l'ufficio postale.
In conclusione
Il perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta in base all'articolo 149 del codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della legge 890/1982, presuppone, la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (Cad) del plico presso l'ufficio postale.
Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, questa attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile.
Per questo motivo la notificazione si intende perfezionata in questa data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della Cad) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro.
(*) Avvocato tributarista
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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel