Il rendiconto si allarga agli organismi strumentali
Con il consuntivo va votato il rendiconto consolidato con i dati delle istituzioni
Scade a fine mese la prima tappa del consolidamento dei conti di Comuni e Province. Il comma 2-ter dell'articolo 227 del Tuel stabilisce infatti l'obbligo di approvare, contestualmente al rendiconto dell'ente, anche il conto consolidato con i propri organismi strumentali, secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9, del Dlgs 118/2011. L'istituzione, così come definita dall'articolo 114 del Tuel, è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, ma tenuto ad adottare il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito . Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente da cui dipendono. Al consiglio dell'ente compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'istituzione, quali il piano-programma di durata almeno triennale, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il rendiconto della gestione, completo dei relativi allegati.
Il rendiconto consolidato anticipa di qualche mese il bilancio consolidato (la cui scadenza è prevista entro il 30 settembre di ogni anno) e dunque è il primo passo da compiere per la rappresentazione della situazione finanziaria economica e patrimoniale dell'ente locale con i soggetti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica (Gap). É costituito dal conto del bilancio, dai riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le partite contabili relative ai trasferimenti interni.
Al rendiconto consolidato sono allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi.
Con il regolamento di contabilità dell'ente di appartenenza dovranno infine essere definiti tempi e modi di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali, necessari ai fini della elaborazione del conto consolidato da parte dell'ente.
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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel