Il salario accessorio da liquidare nell'esercizio successivo non può essere pagato in conto residui
È quanto emerge dalla decisione della Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Liguria
La quota del salario accessorio e premiale destinata a essere effettivamente liquidata nel successivo esercizio, non può essere pagata in conto residui. È quanto emerge dalla deliberazione n. 109/2020 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Liguria, con la quale si invita l'ente alla corretta contabilizzazione dell'impegno di spesa relativo al trattamento accessorio e premiante liquidato al personale nell'anno successivo a quello di riferimento.
In effetti il Comune aveva imputato alla competenza dell'esercizio 2018 l'intero importo, ossia anche per la quota destinata ad essere effettivamente liquidata nel successivo esercizio, effettuando il pagamento nel 2019 in conto residui adottando, di conseguenza, un comportamento non conforme al punto 5.2, lettera b), del Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.
In tal senso, il principio contabile stabilisce che, le spese relative al trattamento accessorio e premiale, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. La spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.
In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Con la precisazione che le somme di parte stabile riferibili al trattamento fondamentale, fisso e continuativo (ad esempio, progressioni economiche, indennità di comparto), si debbono ritenere automaticamente impegnate a inizio esercizio secondo le disposizioni della lettera a), primo capoverso del punto 5.2 citato, mentre solo quelle, pur di parte stabile, che esulano da questa nozione, confluiscono nel risultato vincolato di amministrazione (Corte dei conti del Molise delibera n. 1/2020). Ne consegue che le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa, compresi i risparmi per il lavoro straordinario e le somme non integralmente utilizzate in anni precedenti (Corte dei conti della Lombardia delibera n. 386/2019).
Mentre nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate, ma non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, sia per la parte stabile che per quella variabile e sono immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
In questo senso Il principio contabile sembra ammettere la liceità del contratto decentrato sottoscritto nell'anno successivo a quello di riferimento. Forti dubbi sulla contrattazione tardiva sono, invece, espressi dalla giurisprudenza contabile, in quanto, si consentirebbe la ripartizione di incentivi in assenza di criteri predeterminati e senza possibilità di controllo (Corte dei conti Lombardia 287/2011, Veneto 263/2016, Molise 15/2018). In controtendenza si registra la posizione della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, delibera n. 29/2018 del 24/4/2018, la quale ammette la liceità della contrattazione nell'anno successivo, alle seguenti condizioni: le somme devono essere inserite a bilancio, l'Ente sia dotato di un piano delle performance, il contratto integrativo si deve limitare ad un contenuto meramente ricognitivo di quanto successo.