Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, responsabilità erariale e giudizio di conto: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

IMPOSTA DI SOGGIORNO E GIURISDIZIONE CONTABILELa qualificazione della struttura alberghiera come responsabile d'imposta non determina di per se il venir meno della giurisdizione contabile, tra l'altro, per le seguenti ragioni: 1) la mancata coincidenza dell'abolitio criminis penalistica rispetto a quella giuscontabile; 2) l'attribuzione alla struttura alberghiera della qualificazione di responsabile di imposta, circostanza che comporta l'assoggettamento alla giurisdizione contabile anche per il carattere pubblicistico delle somme di denaro percepite dai soggetti passivi; 3) la permanenza, in capo alla struttura alberghiera, di una serie di obblighi strumentali e propedeutici alla riscossione dell'imposta di soggiorno che, indipendentemente dalla giurisprudenza pregressa, ben configurano un rapporto di servizio con l'amministrazione percettrice. Rileva, altresì, l'eventuale incostituzionalità della norma "di interpretazione autentica" recata dalla legge 215/2021, in quanto le norme (anche se non penali) retroattive incontrano limitazioni estremamente rigide nel tessuto costituzionale, a sua volta integrato, per il tramite dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, dai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA TOSCANA - SENTENZA N. 248/2022

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RESPONSABILITÀ ERARIALE
La realizzazione di impianti fotovoltaici è opera meritevole e promossa a livello internazionale, euro unitario e nazionale attraverso incentivi e stimoli. Essa, peraltro, consente anche una riduzione dei costi del consumo dell'energia a beneficio di chi la produca e la immetta nella rete. Questo ultimo vantaggio viene perseguito solo attraverso una attenta programmazione dei costi di installazione e messa in opera, ma anche di gestione, inclusi i profili di aggiornamento degli impianti. Proprio quest'ultima attività (di competenza dei responsabili dell'area tecnica) è stata omessa. L'omissione di manutenzione ha determinato il mancato incameramento delle somme preventivate, mentre il Comune continuava a pagare gli interessi sui mutui contratti per la realizzazione dell'impianto. La gestione pubblica dei beni si è rivelata, quindi, inefficiente e non economica. Il fermo tecnico degli impianti, con incremento progressivo del numero di quelli scollegati dalla rete, senza che nulla di concreto e fattivo abbiano fatto i responsabili dell'area tecnica avvicendatisi nel corso degli anni. Va quindi affermata la responsabilità di tutti i convenuti in proporzione al periodo di permanenza in servizio.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELL'UMBRIA - SENTENZA N. 53/2022

ECONOMATO E GIUDIZIO DI CONTO
L'avvicendamento tra due economi ha avuto luogo senza passaggio di consegne, generando di conseguenza confusione tra le due gestioni, cumulativamente e indistintamente rendicontate. Ebbene, nell'ipotesi di confusione tra diverse gestioni contabili "per costante giurisprudenza di questa Corte … è stata affermata la responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato …". Di conseguenza, la confusione delle gestioni tra i due economi ha comportato senz'altro la validità del conto reso da uno solo di essi per l'intera gestione e già discaricato, questo in deroga al principio generale per cui di norma ogni agente contabile risponde unicamente della propria gestione.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CALABRIA - SENTENZA N. 155/2022

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