Incarichi dirigenziali, conferimento libero ma solo con motivazione «rinforzata»
L'amministrazione non è tenuta a ricercare, con avviso o interpello, la figura di comprovata qualificazione professionale
Per il conferimento degli incarichi dirigenziali non è previsto l'obbligo dell'amministrazione di ricercare, mediante avviso o interpello, la figura di particolare e comprovata qualificazione professionale, ma a fronte dell'ampia discrezionalità sussiste l'obbligo di una motivazione "rinforzata" circa i criteri che hanno ispirato la scelta del soggetto incaricato. Lo dice la sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con la deliberazione n. 4/2022.
La non rinvenibilità
La sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto con cui è stato conferito un incarico dirigenziale non generale sulla base di un interpello riservato ai funzionari dell'amministrazione conferente. La prima questione riguarda la corretta interpretazione dell'inciso «non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione», inserito nell'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001: se debba essere riferito al solo personale dirigenziale o anche a quello rientrante nei ruoli direttivi con qualifiche idonee all'accesso alla dirigenza. Il comma 6 infatti consente di conferire gli incarichi a tempo determinato – entro limiti percentuali – «fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione», che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Secondo la sezione, la locuzione «non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione» deve essere riferita ai soli ruoli dirigenziali per cui, compiuta tale verifica con esiti negativi, l'amministrazione può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali previsti. La non rinvenibilità nei ruoli dell'amministrazione deve essere apprezzata in relazione alla ratio della norma, che per un verso limita il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, per l'altro preserva le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che il primo periodo del comma 6 fa espresso riferimento ai «ruoli di cui all'art. 23 », concernente la disciplina dei dirigenti di ruolo.
La procedura
La sezione poi si sofferma ad analizzare se la ricerca della figura più adatta al conferimento dell'incarico dirigenziale richieda l'espletamento di una procedura selettiva e se tale ricerca possa essere limitata a una o più delle categorie elencate dall'articolo 19, comma 6, quali per esempio i funzionari della medesima amministrazione. Al primo quesito dà risposta negativa, in quanto non è previsto dalla legge alcun obbligo di attivare una procedura comparativa, in ragione della «amplissima discrezionalità» conferita nella scelta dei soggetti rientranti nelle categorie elencate dal comma 6, anche se – annota – l'amministrazione può di sua sponte ricorrere a una procedura comparativa preceduta da avviso o interpello. Per quanto concerne la scelta all'interno delle categorie, la sezione ritiene che, trattandosi di una tipica manifestazione del potere discrezionale, l'amministrazione possa effettuare la ricerca rivolgendosi a tutte o a una sola delle figure indicate, perché la norma non dispone un preciso ordine d'importanza, riconosce un'ampia discrezionalità all'amministrazione, non prevede una preferenza per i funzionari interni ma neppure la esclude, consegna alla amministrazione un onere di valutazione rigorosa dei requisiti. Qui è infatti il fulcro della questione: la decisione deve essere motivata e ancorata a parametri oggettivi e riscontrabili, con l'obbligo di esternare una motivazione "rinforzata".