Fisco e contabilità

Incarichi ai pensionati, dirigenti, polizia locale e trattamento accessorio: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incarichi a soggetti in quiescenza
Gli incarichi riferibili alle figure di garanzia individuate dalla legislazione regionale (Difensore civico regionale, Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante regionale per la tutela delle vittime di determinati reati) non possono essere assimilati agli incarichi vietati dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 ("incarichi di studio e consulenza", "incarichi dirigenziali o direttivi", "cariche in organi di governo"). Dall'esame delle suddette norme regionali risulta che trattasi di figure assimilabili a quelle delle "Autorità indipendenti", categoria volta a ricomprendere enti/organi pubblici caratterizzati da un elevato grado di autonomia (organizzatoria, finanziaria e contabile) e dalla mancanza di controlli e soggezione al potere direttivo del governo. Detti soggetti sono, altresì, forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche. Trattasi, in via generale (tenuto conto che sono figure differenti non riducibili a un'unica tipologia), di soggetti pubblici investiti di funzioni tutorie di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti che, per la loro posizione di equidistanza e neutralità rispetto agli interessi su cui la loro attività incide e per la competenza professionale richiesta per l'esercizio delle loro funzioni, sono sottratti, dal punto di vista ordinamentale e funzionale, al controllo e all'indirizzo del potere politico.
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 60/2022

Progetti P.L. e trattamento accessorio
Nel primo anno di attivazione dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo la quota dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), del Codice della Strada a tale scopo finalizzata dovrà essere calcolata sulla base delle riscossioni effettuate nell'esercizio precedente, come risultanti dal rendiconto approvato dall'ente, e inserita nel fondo risorse decentrate. Tale quota rientra nell'ambito del divieto posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio, trattandosi di un progetto approvato in corso di esercizio per il quale non è possibile effettuare una comparazione in termini di incremento di riscossioni rispetto all'esercizio precedente, non disponendosi, prima del termine dell'esercizio, di dati certi con riferimento all'ammontare di tali riscossioni. Nell'esercizio successivo, al contrario, ove il progetto di potenziamento venga nuovamente approvato, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate potrà escludersi dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, la quota dei proventi che deriva dall'eventuale incremento delle riscossioni realizzato negli ultimi due esercizi (come risultanti dai rendiconti approvati), con specifico riferimento al periodo temporale in cui ha avuto vigenza il progetto e l'analogo periodo dell'esercizio precedente, fermo restando l'assoggettamento al limite per il restante periodo temporale.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 209/2022

Istituzione figure dirigenziali
In ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti. L'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale ex articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, quello riservato ai dirigenti, stante l'espresso richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia. La conclusione, pienamente condivisa da questo Collegio, non ha immediate ricadute in termini di adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale in caso di prima istituzione delle posizioni dirigenziali da parte dell'ente. In simili ipotesi non viene infatti in rilievo l'esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 in presenza di un incremento della dotazione organica, quanto, piuttosto, la necessità di (ri)determinare, in via "figurativa", il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio. A tale scopo, in assenza di un parametro storico (valore del 2016), può farsi utilmente riferimento alle indicazioni fornite dall'Aran e recepite nell'articolo 57, comma 5, del contratto del 17 dicembre 2020, secondo cui «gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 211/2022

Ricalcolo fondi trattamento accessorio
Qualora l'importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l'ente può determinare il nuovo importo-base in modo corretto, dal momento che – in caso contrario – l'ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell'errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame. L'ente, comunque, non potrà procedere al ricalcolo del detto fondo ad libitum, bensì su di esso graverà «l'onere di comprovare esattamente l'errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata» stima (nelle due speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima) del relativo fondo «quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale».
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 163/2022

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