Incarico di segretario generale del Comune compatibile con quello di direttore generale della municipalizzata
La natura giuridica di ente pubblico economico di una azienda speciale esclude l'incompatibilità
Non c'è incompatibilità tra incarico di segretario generale di un Comune e direttore generale dell'azienda di servizi municipalizzati. Questo in sintesi il contenuto di una nota pubblicata sul sito di Anac dove vengono riportate le conclusioni di un parere reso dall'Autorità.
Anac afferma che le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento della stessa Autorità come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica amministrazione.
La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude l'incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece, precisa Anac, richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione pubblica che conferisce l'incarico.
Afferma sempre Anac che resta esclusa ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico. Dunque, lo svolgimento dell'incarico di segretario generale in una amministrazione comunale non preclude all'assunzione della carica di direttore generale di un'azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di servizi pubblici locali.
Nella fattispecie si tratta di un'azienda a controllo pubblico, dove l'intero capitale sociale è posseduto dal comune, costituita per la gestione di servizi pubblici locali. Tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, Anac esclude la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio conflitto tra interessi pubblici e privati.
In conclusione, afferma Anac, la qualificazione dell'Azienda speciale in questione come ente pubblico, e non ente di diritto privato regolato e finanziato, è sufficiente per escludere l'ipotesi d'incompatibilità prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 39/2013.