Incentivi antievasione Imu e Tari solo con l'ok del rendiconto 2019 entro il 30 giugno
Termine prorogato dal legislatore con il decreto Cura Italia
Si consolida l'orientamento dei magistrati contabili sugli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari) in merito alla corretta corresponsione degli stessi nel caso in cui l'approvazione del rendiconto 2019 sia avvenuta successivamente al 30 aprile 2020 (termine previsto dal Tuel) ma entro il termine prorogato dal legislatore con il decreto Cura Italia (cioè entro il 30 giugno 2020).
Infatti, dopo la posizione iniziale assunta dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 113/2020/PAR (si veda NT+Enti locali & Edilizia del 16 settembre 2020), ora anche i magistrati veneti con la deliberazione n. 186/2021/PAR/Padova hanno ribadito che, ai fini della possibilità di riconoscere l'incentivo in questione, per l'esercizio 2019 deve farsi riferimento al termine di approvazione del rendiconto differito dal decreto legge 18/2020.
Apriamo un piccola parentesi per segnalare che, su tali incentivi, di recente la Corte dei conti della Liguria (deliberazione n. 78/2021, si veda NT+Enti locali & Edilizia del 20 ottobre 2021), ha rimesso al presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla sezione delle Autonomie la questione interpretativa ai termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto (ovvero se debba considerarsi in modo tassativo il termine indicato dal Tuel oppure è possibile far riferimento anche al diverso termine prorogato da legge o da specifico decreto ministeriale).
Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità per i Comuni di destinare una quota delle risorse derivanti dal recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (Imu) e della Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
Tra le condizioni che la norma pone per la sua applicazione c'è quella secondo la quale l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto «entro i termini stabiliti dal Tuel».
Ma come impattano sulla corresponsione di tali incentivi le disposizioni contenute nel decreto «Cura Italia» che hanno comportato la proroga della scadenza del 30 aprile 2020, fissata dall'articolo 151, comma 7 del Tuel, al 30 giugno 2020? Questo l'oggetto della richiesta di parere formulata da un ente locale ai magistrati contabili.
I giudici contabili veneti rammentano come la disposizione che regge l'impianto degli incentivi in questione pone quale condizione di applicabilità il rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili (bilancio e rendiconto) previsti dal Tuel.
Deve però osservarsi che l'inapplicabilità al rendiconto 2019 dell'obbligo di approvazione entro il 30 aprile 2020 non è frutto di una tesi interpretativa, ma da uno specifico intervento operato dal legislatore con il decreto Cura Italia (che ha spostato, a causa del contesto emergenziale, le lancette della scadenza al 30 giugno).
Ad avviso dei giudici l'approvazione del rendiconto 2019 avvenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogata dal legislatore con il decreto Cura Italia (cioè entro il 30 giugno 2020), consente la legittima erogazione degli incentivi economici al personale.
Il ruolo del Fcde nella procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio
di Luciano Fazzi (*) - Rubrica a cura di Ancrel