Incentivi tecnici, vietata la liquidazione per step
L'erogazione va subordinata al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti
Non è possibile prevedere una liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nella fase esecutiva «per step» nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento, l'erogazione dell'incentivo va necessariamente subordina al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti. Lo evidenzia la Corte dei conti Sezione regionale per la Toscana con la delibera n. 53/2023.
L'ente istante proponeva una liquidazione degli incentivi al termine di ogni esercizio, con adeguamento proporzionale.
Al riguardo, la Corte richiama il disposto dell'articolo 183, comma 5, del Tuel, secondo cui «le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Il diritto all'incentivo, dunque, non sorge in momenti anteriori al perfezionamento dell'obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo».
Ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, risulta rilevante il momento di effettivo svolgimento dell'attività.
La scadenza di ogni obbligazione dovrà essere individuata nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte della prestazione eseguita. Dato però che dalla formulazione del comma 3 dell'articolo 113, si evince l'obbligo in capo all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire «i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro" nel caso di "eventuali incrementi dei tempi o dei costi, l'erogazione dell'incentivo è necessariamente subordinata al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti» (Corte conti Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR).
Il momento dell'impegno, pertanto, deve essere tenuto distinto dal momento della liquidazione: quest'ultima comporta la verifica da parte dell'amministrazione del corretto svolgimento dell'attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall'ente. Il regolamento comunale, infatti, riveste una discreta centralità in ordine all'erogazione degli incentivi.
Pur non essendo determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi, essendo l'ente autorizzato direttamente dall'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 a procedere all'accantonamento previsto del 2%, il regolamento rappresenta, comunque, una condizione indispensabile per l'erogazione degli incentivi e per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto. Sul punto, altresì, è recentemente intervenuto un parere del servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (n. 1485 in risposta al quesito del 31 agosto 2022) il quale, in premessa, specifica che le risorse del fondo sono ripartite fra i dipendenti tecnici sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti. In mancanza di un'apposita regolamentazione, tuttavia, il Ministero ritiene opportuno «… in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile, che l'erogazione dell'incentivo sia subordinato al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti». La ragione, prosegue il Ministero, risiede nel fatto che l'art. 113, co. 3 prevede l'obbligo, in capo all'amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.