Personale

Inesistenza del rapporto di pubblico impiego se è assente il requisito assunzionale

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di Giovanni La Banca

L’assenza di uno dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego determina l’inesistenza, formale e sostanziale, dello stesso rapporto giuridico, non sanabile a posteriori e comportante un provvedimento di decadenza dall’impiego. Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3263 del 31 maggio 2018.

Il fatto
Una bidella di ruolo presso istituti di competenza provinciale appellava la sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di decadenza dall’impiego per carenza del titolo di studio di ammissione (diploma di scuola media) al concorso.

Il diritto
Una corretta disamina della qcuestione deve necessariamente partire dall’analisi della disciplina che, all’epoca della vicenda in esame, caratterizzava l’accesso dall'esterno ai posti di 3^ qualifica funzionale “operatore” e che prevedeva, tra i requisiti (allegato A al Dpr n. 347/1983), la “licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta” (requisiti oggi modificati dalle normative sopravvenute); per la prima e la seconda qualifica funzionale era sufficiente il requisito dell'“assolvimento della scuola dell'obbligo”.
Prima della legge n. 1859/1962, l’assolvimento dell’obbligo scolastico consisteva nell'obbligo di impegnare i fanciulli negli studi fino al compimento del quattordicesimo anno o mediante la frequenza, fino a tale età, della scuola elementare ovvero tramite quella di frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione tenuti da istituzioni di educazione e di cultura, fino all’istituzione, con legge n. 8/1929, della scuola secondaria di avviamento al lavoro.
La nozione di istruzione obbligatoria è mutata con la legge n. 1859/1962 sull'istituzione e l'ordinamento della scuola media (unica) statale, fondandosi sul conseguimento di una licenza, di un corso di studi medio, di tre anni, successivo a quello dei cinque anni di scuola elementare.
Pertanto, i nati dall'anno 1951 in poi adempivano all'obbligo scolastico solo conseguendo il diploma di licenza della nuova scuola media (essendo comunque prosciolti da tale obbligo solo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostrassero di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico) e che riguardo ad essi il diploma di licenza della istituita scuola media, andava qualificato come “licenza della scuola dell'obbligo”.
Pertanto, nel caso in cui un bidello non avesse ottenuto, in tale arco temporale, il diploma di licenza media all'epoca della sua assunzione in servizio, si sarebbe determinato un vulnus nel rapporto impiegatizio.

La destituzione dal servizio
Il provvedimento di destituzione è legittimamente adottato dall’Amministrazione quando ricorre l’ipotesi di impiego conseguito mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile, (configurabile allorché l’invalidità del documento tocchi gli atti in esso rappresentati o certificati, articolo 127 del Dpr 10.1.1957, n. 3 - Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
L’assenza di uno dei requisiti richiesti per l’accesso alle carriere pubbliche non costituisce mera invalidità, ma addirittura inesistenza sia fattuale, sia documentale del titolo di studio-licenza di scuola media che costituiva (e che costituisce, ancora attualmente, seppur con le intervenute modifiche) requisito per l’assunzione e dalla cui assenza non poteva (e non può) che conseguire il provvedimento di decadenza dal lavoro, comportante la cessazione, per volontà unilaterale dell’Amministrazione, del rapporto di pubblico impiego.
Né, tantomeno, rileva l’ottenimento, nelle more, del titolo di studio richiesto che, di per sé, non è idoneo a sanare il vizio costituito dalla mancanza dello stesso al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro (salva la possibilità per l’Amministrazione di tenerne conto ai fini di una regolarizzazione postuma del rapporto di impiego, profilo che attiene all’esercizio di una tipica attività discrezionale della Pa).

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