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Infortunio in cantiere, lavoratore responsabile solo se si comporta in modo abnorme e imprevisto

La Corte di Cassazione ricorda le (poche) situazioni che configurano il «rischio elettivo» che esonera il datore di lavoro da responsabilità e colpe in caso di infortuni dei dipendenti

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di Massimo Frontera

«In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso». Lo ricorda la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella recente pronuncia n.29777/2022 depositata lo scorso 12 ottobre su una controversia sorta tra il ricorrente e l'Inps e legata alle responsabilità della morte di un operaio in un cantiere privato.

Nel caso particolare, l'addetto è stato ucciso nel corso dei lavori di sbancamento durante la realizzazione di un centro commerciale. L'inps, ritenendo che la responsabilità dell'infortunio fosse da addebitare al datore di lavoro, ha agito contro quest'ultimo per il regresso delle somme versate. Il tribunale di Potenza ha respinto il ricorso dell'interessato ritenendo «che non potessero sussistere dubbi sulla responsabilità dei convenuti nella causazione dell'infortunio mortale, non avendo garantito la società datrice di lavoro, la sicurezza del cantiere mentre il direttore dei lavori non aveva garantito la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere di sbancamento, dovendosi altresì escludere la configurabilità di una condotta abnorme o imprevedibile da parte del lavoratore infortunato».

A sua volta anche la Cassazione ha respinto il ricorso, giudicando infondati tutti i motivi proposti, tra cui anche quello secondo cui non sarebbero stati esaminati i «rilievi prospettati dal ricorrente in ordine alla responsabilità concorsuale del lavoratore deceduto, nel verificarsi del sinistro per cui è causa, a causa della sua condotta imprudente». In particolare, i giudici ricordano che «nella specie, la Corte d'appello ha ricondotto la causa dell'infortunio a un improvviso smottamento del terreno sovrastante, quale unico fattore causale dell'incidente che doveva essere prevenuto dal datore di lavoro, escludendo con accertamento di fatto incensurabile in cassazione qualunque responsabilità riconducibile alla condotta del lavoratore».

Nel caso particolare, la Corte d'appello ha ricondotto la causa dell'infortunio a un improvviso smottamento del terreno sovrastante, quale unico fattore causale dell'incidente che doveva essere prevenuto dal datore di lavoro, escludendo con accertamento di fatto incensurabile in cassazione qualunque responsabilità riconducibile alla condotta del lavoratore».

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